La Suprema Corte si pronuncia sulla possibilità di presentare la domanda di assegno divorzile nel caso in cui i presupposti del diritto all’assegno maturino nel corso del giudizio (Cass. Civ., Sez. VI, n. 29290 del 21 ottobre 2021)

“Nel giudizio di divorzio, se, da un lato, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia, dall’altro, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all’assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto”. Come noto, la tematica dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge e quella del contributo al mantenimento per i figli sono soggette al principio del rebus sic stantibus, che prevede la possibilità di modificare le statuizioni precedenti quando mutano le condizioni delle parti.

E’ del tutto legittima, pertanto, venendo al caso concretamente deciso, la richiesta dell’assegno divorzile da parte della moglie che, solo dopo la sentenza di primo grado, viene a sapere che il marito, dichiaratosi senza reddito nel corso del giudizio, si è intestato nel frattempo il negozio di famiglia.

La Corte d’Appello respingeva l’impugnazione della moglie volta ad ottenere il versamento da parte del marito di un assegno di divorzio congruo, fino all’estinzione dei debiti dell’impresa familiare, intestata inizialmente all’appellante.

La Corte, ha accolto l’eccezione del marito secondo cui non è possibile chiedere in sede di appello, per la prima volta, l’assegno di divorzio e successivamente ha ritenuto che nel merito non sussistevano le condizioni necessarie per il riconoscimento dell’assegno invocato dalla donna.

La moglie, impugna in cassazione lamentando:

– la mancata valutazione di fatti decisivi come la situazione reddituale dei coniugi, il contributo che la stessa ha fornito alla formazione del patrimonio personale del coniuge, l’inadeguatezza dei suoi mezzi e la sua incapacità di procurarseli;

– la violazione delle regole contenute nella legge di divorzio che disciplinano l’assegno e dell’art. 118 disp. att. c.p.c in combinato disposto con l’art. 132 comma 4 c.p.c.;

-violazione del principio del rebus sic stantibus, che si applica nei procedimenti in materia di famiglia. La ricorrente evidenzia al riguardo che la richiesta dell’assegno divorzile presentata per la prima volta in grado di appello era ammissibile in quanto, della notizia che il marito si fosse intestato il negozio di famiglia ella era venuta a conoscenza solo dopo la sentenza che ha chiuso il giudizio di primo grado, nel quale il marito aveva dichiarato di essere privo di reddito.

Gli Ermellini accolgono il ricorso, limitatamente al terzo motivo.

La Suprema Corte ribadisce di avere già ammesso la possibilità di presentare la domanda per l’assegno di divorzio oltre l’atto introduttivo del giudizio “in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.”

Inoltre, viene specificato, che non è applicabile nel caso esaminato l’istituto del giudizio di revisione contemplato dalla legge sul divorzio in quanto “nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull’attribuzione e determinazione degli obblighi economici siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l’istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all’accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d’impugnazione relativi al merito.”

Avv. Emanuela Foligno

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