Nessun diritto all’assegno mensile di assistenza senza accertamenti relativi al reddito e allo stato di inoccupazione del richiedente

Con l’ordinanza n. 35562/2021 la Cassazione ha ac colto il ricorso presentato dall’Inps contro la decisione con la quale i Giudici del merito, sulla scorta degli esiti dell’accertamento peritale, riconoscevano a una cittadina il diritto all’assegno di invalidità. L’Istituto previdenziale, nel rivolgersi alla Suprema Corte, aveva contestato alla Corte di appello di aver erroneamente affermato il diritto all’assegno mensile di assistenza sulla sola base delle risultanze della perizia medico legale, omettendo qualsiasi accertamento in merito al possesso dei requisiti socio-economici (reddituale e di “incollocazione” al lavoro), pur essendo questi ultimi elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, la prova della cui esistenza incombe sul richiedente.

Nel dichiarare fondata la doglianza proposta, gli Ermellini hanno osservato che “in relazione al diritto all’assegno previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 a favore dei mutilati ed invalidi civili con capacità lavorativa ridotta di oltre due terzi, il requisito reddituale ed il requisito relativo allo “stato di inoccupazione”, secondo la normativa ratione temporis applicabile, integrano elementi costitutivi della prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente e la cui mancanza è deducibile o rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

La decisione impugnata non risultava conforme ai principi sopraindicati, posto che il giudice di appello aveva omesso ogni accertamento in ordine ai requisiti diversi da quello sanitario, sulla sussistenza del quale era stato esclusivamente fondato l’accoglimento della domanda avente ad oggetto l’assegno di assistenza. Da l’ la decisione di cassare, con rinvio, la pronuncia di secondo grado.

La redazione giuridica

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