Assicurazione della responsabilità civile e rimborso spese di lite, resistenza e soccombenza

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Rimborso delle spese di lite e rifusione delle spese di soccombenza devono essere oggetto di separata domanda (Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza n. 33013 del 17 dicembre 2024).

Il concetto seguente è quello espresso dalla Cassazione nella ordinanza a commento.

In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato.
b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei confronti del terzo.
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l’assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.

Il caso

La Corte d’appello di Napoli ha condannato la Casa di Cura Villa Fiorita spa e il medico B.V., ciascuno per la propria paritaria quota di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’intervento chirurgico eseguito presso la Casa di Cura Villa Fiorita.

Il medico propone ricorso in Cassazione, che accoglie. Il medico deduce che la Corte di Napoli avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la condanna dell’assicuratore al pagamento delle spese di resistenza e di chiamata in causa sostenute dall’assicurato per la difesa tecnica in giudizio con le domanda di garanzia e manleva nei confronti dell’assicuratore.

Il rimborso delle spese di lite

Quindi, il Medico, dopo aver ottenuto in primo grado il seguente pronunciamento: “accoglie la domanda di manleva avanzata da B.V. nei confronti di Assicuratrice Milanese condannando quest’ultima al pagamento delle spese processuali sostenute che liquidava in 3.000 euro oltre spese generali, epa ed iva come per legge”, e non essendo quindi tenuto a proporre appello incidentale contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la propria domanda di condanna dell’Assicuratrice Milanese al pagamento delle spese processuali sostenute in proprio. – ha concluso, in appello, invocando la condanna dell’Assicuratrice Milanese “a garantire e manlevare e comunque tenere indenne il convenuto/appellato, Dr B.V. – e ciò anche a titolo risarcitorio e/o per mala gestio come spiegato in prime cure – da ogni pretesa avanzata.

Su questa specifica domanda, avente a oggetto la manleva relativa a “ogni pregiudizio o esborso a qualsiasi titolo derivabile dal giudizio”, la Corte di Napoli non si è pronunciata, essendosi limitata a condannare l’assicurazione a manlevare il medico unicamente di “quanto questi dovrà pagare al paziente in esecuzione della sentenza”.

Sulla base di tali premesse, viene disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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