L’Azienda sanitaria era ricorsa alla Corte dei Conti per ottenere dai due professionisti la restituzione in solido del risarcimento versato a una paziente. I Giudici li hanno assolti da ogni addebito

“In assenza dei requisiti della grave colpevolezza e del nesso di causalità, gli odierni convenuti non possono che essere mandati assolti da ogni addebito”. Questa la conclusione della Corte dei Conti in relazione al procedimento intentato dalla Procura regionale, su segnalazione dell’Asl di Viterbo, nei confronti di due medici in servizio nel 2005 all’ospedale del capoluogo della Tuscia.

Ai professionisti veniva contestato un danno erariale di circa 26mila euro. Una cifra pari alla somma versata dall’Azienda sanitaria a un’anziana signora, all’epoca settantaduenne,  che si era sottoposta a un intervento per la riduzione di una frattura scomposta al braccio sinistro, riportata in seguito a una caduta accidentale.

Sette anni dopo l’operazione, la paziente aveva inoltrato richiesta di risarcimento danni all’ospedale e successivamente al tribunale civile di Viterbo, vedendosi riconosciuta la propria istanza.

Nell consulenza tecnica d’ufficio depositata nell’ambito del giudizio civile a fondamento dell’impianto accusatorio, veniva censurata – come riporta il quotidiano online TusciaWeb – “l’erronea fase tecnico-esecutiva dell’intervento”, nonché il “mancato controllo clinico-evolutivo delle condizioni della paziente nel post-operatorio”.

Nello specifico il perito evidenzia, tra l’altro, “l’erroneo posizionamento delle due viti di Schanz rispetto a quanto indicato dalle linee guida internazionali, risultando le stesse eccessivamente ravvicinate tra loro e troppo prossime alla base del II metacarpo”. Un errore da cui sarebbe derivata “una lesione di alcuni rami del nervo radiale”.

Inoltre, secondo l’esperto, “nel corso dei ripetuti accessi ambulatoriali effettuati dalla paziente nel periodo post-operatorio, non risulta alcuna annotazione in merito all’evoluzione del quadro clinico della paziente (esame locale, disturbi, sintomatologia riferita e riscontrata, complicanze a medio termine, evoluzione, migliorie, peggioramenti) che, laddove effettuato avrebbe consentito di rivedere i trattamenti posti in essere ed eventualmente limitare e/o eliminare i deficit neurologici evidenziati”.

In conclusione, il Tribunale aveva riconosciuto alla paziente il maggior danno biologico (nell’ordine del 13-14%) rispetto a quello normalmente atteso per il tipo di frattura diagnosticata (valutabile nell’ordine del 7%), in assenza di danno biologico temporaneo.

Di tal procedimento, però, la Asl non aveva mai avvisato i due medici interessati, salvo poi decidere di rivalersi sugli stessi per la restituzione in solido della somma risarcita. I camici bianchi, quindi, si sono ritrovati a giudizio davanti alla Corte dei Conti per ritenuta colpa medica senza che avessero avuto la possibilità di difendersi nel corso del procedimento civile.

I Giudici , tuttavia, hanno riconosciuto il mancato coinvolgimento dei due medici evidenziando come la Asl non abbia chiesto loro “la relazione informativa sulla vicenda, che i regolamenti aziendali delle aziende sanitarie prevedono quale forma di contraddittorio indispensabile per fornire elementi non solo a difesa dell’operato dei medici che eseguirono l’intervento, ma soprattutto a chiarimento del quadro clinico e dell’accaduto”. 

Nel caso in esame – afferma la Corte dei Conti – “non è stata fornita adeguata prova dell’esistenza di una grave colpa nell’operato dei medici, la cui condotta non risulta nemmeno essere stata causa diretta efficiente ed unica delle lesioni lamentate dalla paziente, tra l’altro a distanza di vari anni dall’intervento”.

Infine, nella sentenza viene rimarcato che “nei sette anni intercorsi dall’intervento non risultano eseguite, al di là dei ridetti controlli nell’immediato post-operatorio, altre visite e/o accertamenti dalla paziente, dalle quali potessero emergere lamentele circa eventuali disagi originati/derivati dall’intervento chirurgico. Né, come anche evidenziato dal consulente, vi è la prova che la paziente abbia eseguito i necessari protocolli fisioterapici di recupero funzionale, la cui efficacia va comunque valutata anche in relazione alla patologia artrosica ingravescente in un soggetto di età avanzata”.

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