L’ATP per l’accertamento dei requisiti sanitari ai fini della L. 222/1984 (Cass. civ., sez. lav, 4 aprile 2022, n. 10753).
L’ATP per l’accertamento dei requisiti sanitari: «Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla l. n. 222/1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell’art. 445-bis, comma 2, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere […]», in tali termini si è espressa la Suprema Corte.
La ricorrente proponeva, dinanzi il Tribunale di Napoli, istanza di ATP per l’accertamento dei requisiti sanitari, finalizzati al riconoscimento di handicap grave, deducendo che il riconoscimento di tale status le era stato negato in sede amministrativa dall’INPS, in quanto la competente commissione medica le aveva riconosciuto solo la condizione di portatrice di handicap, senza l’attribuzione della gravità.
Il Tribunale rigetta l’istanza e la beneficiaria popone ricorso per Cassazione lamentando che la condizione di soggetto portatore di handicap presuppone una serie di vantaggi e che pertanto deve ritenersi sussistente l’interesse ad agire in funzione del riconoscimento in giudizio.
Il ricorso viene ritenuto inammissibile.
La particolarità della decisione a commento, in sintesi, riguarda la circostanza se in sede di ATP per l’accertamento dei requisiti di cui alla citata Legge, il riconoscimento dell’interesse ad agire del ricorrente debba presupporre una specifica prestazione previdenziale.
La legge 222/1984 prevede che un dipendente del settore privato che si trova in una condizione di salute tale da rendere difficoltoso o impossibile lo svolgimento del suo lavoro, può richiedere all’INPS la concessione di specifici benefici previdenziali.
L’applicazione di tale Legge consente di ottenere una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Sull’argomento, la Suprema Corte ha pronunciato i seguenti principi di diritto: «il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell’istanza di ATP obbligatorio di cui all’art. 445-bis c.p.c., emesso senza espletare la CTU, non è ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7 Cost., dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto».
Ed ancora, «nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla l. n. 222/1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell’art. 445-bis, comma 2, c.p.c., se sia stata presentata istanza di ATP per l’accertamento dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l’accertamento del diritto, anche se l’istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all’espletamento del richiesto accertamento tecnico».
Alla luce dei principi esposti il ricorso viene respinto perché inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
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