Per il riconoscimento giudiziale dell’invalidità civile è necessario presentare ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo che deve verificare le condizioni cliniche del beneficiario (Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1060/2021 del 10/03/2021 – RG n. 14724/2019)
Preliminarmente il Tribunale osserva che nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 c.p.c., istanza di Accertamento Tecnico (ATP) per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
L’espletamento dell’ATP è condizione di procedibilità della domanda e l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza.
Il Giudice ove rilevi che l’ATP non è stato espletato, ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico, ovvero di completamento dello stesso.
Ed ancora, la sentenza che definisce il giudizio è inappellabile.
In buona sostanza, è stato delineato un meccanismo di riconoscimento giudiziale dell’invalidità civile che, all’esito sfavorevole del procedimento amministrativo, prevede l’espletamento di una prima fase di accertamento della condizione sanitaria mediante, appunto, il procedimento di ATP.
Quindi, l’aspirante beneficiario a cui è stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa dall’Inps, se intende ricorrere al Giudice, dovrà necessariamente instaurare un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), e non può proporre subito un giudizio ordinario, giudizio che ove proposto verrà dichiarato improcedibile.
Riguardo la natura e la forma di tale provvedimento di improcedibilità, bisogna tenere in considerazione la finalità deflattiva della legge, tale da rendere incompatibile questo nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di un “regime parallelo” di tutela delle medesime situazioni giuridiche.
Inoltre, il giudizio instaurato dopo l’ATP ha un carattere prettamente impugnatorio, nella misura in cui si richiede alla parte ricorrente di specificare a pena di inammissibilità del ricorso i motivi specifici di contestazione della CTU.
Si discorre, dunque, di un giudizio radicalmente nuovo e diverso dal procedimento giurisdizionale esperibile fino all’entrata in vigore della nuova normativa (2012), e come tale del tutto incompatibile con la sopravvivenza di quest’ultimo.
Del resto, la sopravvivenza di un giudizio ordinario non si giustificherebbe con l’esigenza di impedire il verificarsi della decadenza, poiché il procedimento di ATP produce già tale effetto.
Infatti, sarebbe illogico, prevedere un procedimento speciale obbligatorio e parallelamente un giudizio ordinario da proporre obbligatoriamente, ma al solo limitato fine di impedire la decadenza, prima di sentirne dichiarare la improcedibilità, in favore dell’ATP.
Riguardo, invece, al termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di ATP, o di completamento dello stesso, che il Giudice deve assegnare alle parti, la finalità è quella di conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità ad impedire il verificarsi della decadenza semestrale per l’impugnazione del verbale reso in sede amministrativa.
Tuttavia, il giudizio ordinario deve ritenersi concluso, non essendo possibile ipotizzare la sopravvivenza di un procedimento, in materia di invalidità civile, che non sia stato introdotto da un ricorso successivo all’ATP.
Ciò posto e ribadito, nel caso concreto, non viene posta nessuna deduzione, né produzione documentale in merito agli ulteriori requisiti socio-economici necessari alla fruizione del beneficio cui è preordinato l’ATPO, nello specifico, i requisiti economici necessari all’ottenimento dell’assegno d’invalidità.
Per tali ragioni deve ritenersi non provato l’interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire deve essere attuale e il diritto all’azione ex art. 24 Cost. ha per oggetto diritti nella loro intera fattispecie costitutiva, deve, quindi, escludersi l’ammissibilità di un’azione di accertamento che abbia per oggetto un fatto che costituisca uno solo dei presupposti del diritto.
In conclusione, il Tribunale di Foggia, dichiara inammissibile la domanda e compensa le spese di lite tra le parti.
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Molto interessante e chiara la decisione qui a commento che delinea in maniera impeccabile la ratio legislativa dell’instaurazione obbligatoria del procedimento di ATP volto a verificare i requisiti clinico-sanitari del beneficiario per l’ottenimento del riconoscimento dell’invalidità civile.
Impeccabile e degno di nota, infine, il richiamo alla norma procedurale ex art. 100 c.p.c. sull’interesse ad agire e alla Carta Costituzionale.
Avv. Emanuela Foligno
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