Il Tribunale di Reggio Calabria ha riconosciuto la “devastante incidenza” sulla vita di un alunno vittima di atti di bullismo a scuola, ritenendo il Ministero responsabile in virtù del vincolo negoziale in base al quale l’Istituto ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo
E’ risarcibile il danno morale subito dall’alunno vittima di atti di bullismo a scuola. Lo ha stabilito il Tribunale di Reggio Calabria che, con la sentenza n. 1087/2020, ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca a ristorare un giovane studente di 14 anni, frequentante la classe terza mediam di un Istituto statale per le conseguenze delle vessazioni poste in essere nei suoi confronti da alcuni compagni.
Nello specifico, secondo quanto denunciato dai familiari, il giovane, già più volte bersagliato e messo in imbarazzo davanti agli altri alunni, era stato minacciato con un coltello puntato all’addome e a distanza di un mese, nel corso dell’intervallo, era stato avvicinato nel corridoio da due coetanei che, approfittando dell’assenza del personale scolastico sia docente che non docente, lo avevano spinto a forza nei bagni, lo avevano percosso ripetutamente a calci e pugni fino a procurargli – secondo il referto del pronto soccorso – un trauma contusivo alla regione temporo-mascellare sinistra, con presenza di edema ed escoriazioni giudicate guaribili in 8 giorni.
Nonostante gli evidenti segni di percosse sul volto, gli attori lamentavano poi che una volta in classe il minore non era stato soccorso dall’insegnante presente in aula, tanto che era rientrato a casa a mezzo dello scuolabus.
I genitori, inoltre, esponevano che, a seguito dell’accaduto, l’alunno aveva riportato – oltre alle lesioni fisiche temporanee – un danno biologico consistente nel cronico disturbo post-traumatico da stress, oltre al danno morale, legato alle sofferenze interiori causate dall’illecito.
Da li la richiesta di condanna del Ministero convenuto –
civilmente responsabile ex art. 2048 c.c. dell’illecito commesso dai suoi
preposti per la violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e
sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione
scolastica – al pagamento della complessiva somma di euro 22.400, ovvero della
maggior somma risultante come dovuta all’esito del giudizio, oltre ad
“interessi e rivalutazione sulla suddetta somma dal dovuto al
soddisfo” e al rimborso delle spese mediche.
Il giudice calabrese ha ritenuto di accogliere l’istanza della famiglia riconoscendo che gli atti di bullismo avevano avuto “una devastante incidenza sulla vita della vittima” provocandogli “vergogna e mortificazione”. Il quattordicenne, oltre al danno fisico in occasione dell’aggressione subita, aveva manifestato disturbi alimentari, dell’umore e del sonno, tendenza all’isolamento e rifiuto per la scuola.
Per il Tribunale gli insegnanti avrebbero dovuto controllare meglio la situazione, notare le lesioni dello studente, avvisare al più presto i genitori e non permettere che il ragazzo tornasse a casa da solo in quelle condizioni.
Come rilevato dal Collegio “è’ ormai pacifico l’orientamento giurisprudenziale per cui l’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose ed a persone”.
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