Atti di bullismo: il giudice dispone indagini sulla capacità genitoriale

0
sanzione madre

Il fenomeno del bullismo è espressione, di regola, di un disagio dell’individuo nel periodo della sua formazione: un ruolo importante, in questi casi, deve essere attribuito alla famiglia

Il Tribunale di Caltanissetta aveva disposto un procedimento volto a verificare l’idoneità alla funzione genitoriale, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., a carico di una coppia, rispettivamente padre e madre di un minore accusato di atti di bullismo nei confronti di un coetaneo.

Tali fatti – ha affermato il giudice siciliano – hanno reso “necessario l’accertamento delle capacità educative e di controllo dei genitori dello stesso minore”;

“Il fenomeno del bullismo è espressione, di regola, di un disagio dell’individuo nel periodo della sua formazione: gli atti di bullismo sono certamente sintomatici di uno stato di malessere che si traduce in comportamenti aggressivi, a volte molto pericolosi nei confronti di altre persone”.

“Il termine bullismo indica, in particolare, la condizione in cui si trova il minore esposto ripetutamente ad azioni offensive compiute da altre persone con cui condivide un medesimo ambiente: nella letteratura psicologica internazionale per bullismo si indica in generale «il fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nel confronti dei loro coetanei soprattutto in ambito scolastico. Il termine riunisce aggressori e vittime in un ‘unica categoria ».

L’importante ruolo della famiglia

Un ruolo importante, in questi casi, deve essere attribuito alla famiglia: l’adempimento dei doveri educativi e di controllo dei genitori risulta, infatti, indispensabile ai fini di una sana ed equilibrata crescita dei minori.

A questo proposito, il Tribunale di Caltanissetta ha evocato l’art. 315 bis c.c., norma che sancisce il diritto del figlio ad essere istruito ed educato dai propri genitori.

Il dovere educativo –ha aggiunto –  è altresì connesso al dovere di vigilanza del minore che si concretizza non solo nell’obbligo di controllare che il figlio non intraprenda attività illecite, ovvero non frequenti compagnie che potrebbero avere sullo stesso una influenza assai negativa, ma in generale quale dovere di vigilare sulla effettiva assimilazione dell’educazione impartita e dei valori trasmessi;

Al riguardo, l’art.333 del codice civile attribuisce al giudice il potere di adottare i provvedimenti convenienti, quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non sia tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330 c.c., ma appaia comunque pregiudizievole al figlio; i suddetti provvedimenti sono fondati sull’accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che i comportamenti dei genitori, anche di natura omissiva, hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli.

La decisione: confermata la capacità genitoriale

Nel caso in esame, l’atto di bullismo si era concretizzato in un’aggressione fisica e morale compiuta dal minore ai danni di un coetaneo e l’assenza di consapevolezza, originariamente manifestata nel minore in relazione alla pericolosità nonché all’anti-socialità del proprio comportamento, aveva reso necessario il conferimento di un incarico al Servizio di Neuropsichiatria Infantile per l’elaborazione di un progetto a favore del minore e, al Consultorio Familiare per la verifica e il sostegno alle capacita educative dei genitori.

Ebbene, l’esito di siffatto percorso, seguito dal nucleo familiare, è risultato positivo e i genitori stessi sono apparsi una valida risorsa per il minore, perciò il Tribunale ha confermato la loro idoneità all’esercizio della funzione genitoriale, ritenendoli in grado di adempiere al dovere educativo e di vigilanza nei confronti del figlio;

La redazione giuridica

Leggi anche:

RESPONSABILITA’ GENITORIALE E AFFIDAMENTO DEI MINORI AI SERVIZI SOCIALI. IL CASO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui