Per la Cassazione l’uomo, condannato per atti persecutori, aveva strumentalizzato il suo ruolo genitoriale per porre in essere condotte vessatorie nei confronti della ex

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10904/2020, si è pronunciata sul ricorso presentato da un uomo condannato in sede merito per il reato di atti persecutori ai danni della sua ex. In base all’art. 612 bis del codice penale il reato è integrato dalle quelle condotte reiterate, con cui chiunque minaccia o molesta la persona offesa in modo da cagionare a quest’ultima un perdurante e grave stato di ansia o di paura o tale da ingenerare nella stessa un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata alla stessa da una relazione affettiva o tale da costringere questa ad alterare le sue abitudini di vita.

Nell’impugnare la sentenza di appello, l’uomo deduceva, tra l’altro, che le condotte vessatorie di cui era stato accusato dovevano considerarsi in realtà come l’estrinsecazione del suo diritto di mantenere un rapporto con il figlio. Pertanto gli doveva essere riconosciuta la scriminante dell’esercizio di un diritto ricollegabile al suo ruolo di genitore.

Con riferimento a tale doglianza, tuttavia, i Giudici Ermellini hanno precisato che le condotte vessatorie poste in essere, contestate e provate, erano state dirette esclusivamente nei confronti della ex convivente, madre del bambino. Questi comportamenti non avevano alcun nessun collegamento con la condizione di genitore dell’imputato.

I pedinamenti, le minacce e le offese rivolte alla persona offesa non avevano infatti la finalità d’incontrare o avere informazioni sul bambino.

Il racconto della persona offesa, ritenuta attendibile dai giudici di merito aveva fatto emergere che l’imputato si era reso responsabile di vere e proprie incursioni in casa, danni alla vettura della vittima e ai suoi genitori, innumerevoli chiamate telefoniche a tutte le ore del giorno, minacce di morte e atti vandalici come la rottura delle serrature delle porte dell’immobile, l’imbrattamento delle mura esterne dell’abitazione e pedinamenti.

Da li la decisione di confermare la condanna per stalking ritenendo che l’imputato avesse strumentalizzato il suo ruolo genitoriale, per perseguitare la donna.

La redazione giuridica

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