Implica una violazione del fondamentale principio di legalità ritenere le circostanze aggravanti previste dal codice penale per il reato di violenza sessuale applicabili al reato di atti sessuali con minorenne

Al reato di atti sessuali con minorenne non si applicano le aggravanti previste dall’art. 609-ter codice penale “diversamente determinandosi una violazione del principio di legalità”. Lo ha stabilito con una recente sentenza la Corte di Cassazione pronunciandosi sul ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte di appello per il reato di atti sessuali in danno delle figlie.

Il Giudice a quo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso, in accoglimento dell’appello del Procuratore generale, l’attenuante della minore gravità del fatto, aggravando la pena a tre anni e quattro mesi di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.

Secondo quanto ricostruito in sede di merito, l’imputato, in una occasione, dopo avere in precedenza visto un film erotico con una delle figlie, si era introdotto nel suo letto, le aveva accarezzato il sedere e le aveva introdotto le proprie dita nella vagina, spingendole. In un’altra occasione, sdraiatosi a fianco dell’altra figlia, le aveva messo le mani nelle mutandine e palpeggiato le parti intime.

Nel presentare ricorso per cassazione i difensori dell’imputato denunciavano, tra gli altri motivi, violazione di legge, in riferimento alla applicabilità delle aggravanti ritenute.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso con riferimento a tale specifico motivo di doglianza. La Cassazione ha chiarito, infatti, che le circostanze aggravanti di cui all’art. 609-ter c.p. sono riferite specificamente alla fattispecie di cui all’art. 609-bis c.p. (violenza sessuale). Inoltre, l’art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minori)  prevede espressamente l’aggravante collegata all’età inferiore a dieci anni della persona offesa, ed opera un riferimento all’art. 609-ter c.p. solo in relazione a tale circostanza.

Pertanto, da un lato, mancano disposizioni di legge che estendono l’applicabilità del catalogo delle aggravanti di cui all’art. 609-ter c.p. alla fattispecie di cui all’art. 609-quater c.p.; dall’altro, l’art. 609-quater c.p. richiama solo una delle predette aggravanti, tipizzandola autonomamente, ed effettuando il rinvio esclusivamente quoad poenam.

Di conseguenza – concludono dal Palazzaccio – ritenere le circostanze previste dall’art. 609-ter c.p. applicabili alla fattispecie di cui all’art. 609-quater c.p. implicherebbe una violazione del fondamentale principio di legalità.

La redazione giuridica

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