L’uomo, condannato per il reato continuato di compimento di atti sessuali con un minore, invocava l’età avanzata quale requisito per la concessione della misura detentiva alternativa
Era stato condannato per il reato continuato di compimento di atti sessuali con un minore degli anni quattordici. La condotta criminosa, come osservato dal Giudice, fu ripetuta più volte, fu commessa in danno di un minore a cui mancava la figura paterna e quindi con approfittamento di tale situazione di particolare debolezza.
L’uomo, ottantaseienne, aveva avanzato richiesta presso il Tribunale di sorveglianza per la concessione della detenzione domiciliare, anche dietro pagamento di corrispettivo, ma l’istanza era stata negata. Il condannato, infatti, come si desumeva dalla relazione medica, non risultava affetto da patologie gravi, sicché mancavano i requisiti di ammissibilità della misura richiesta. Inoltre, la totale mancanza di rivisitazione critica dei fatti commessi comportava un attuale pericolo di recidiva, non contenibile con misure alternative.
Da li la decisione dell’imputato di ricorrere per cassazione eccependo, tra gli altri motivi, il fatto che il Giudice avesse negato la concessione della detenzione domiciliare, nonostante l’età avanzata e la documentata inabilità. A suo giudizio, poi, era stata aveva omesso ogni valutazione circa il dato dell’età avanzata in relazione allo stato detentivo, la lontananza temporale dei fatti per i quali era intervenuta condanna e l’assenza di altri reati a lui addebitabili.
La Cassazione, che si è pronunciata sul caso con la sentenza n. 8585, ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento.
I Giudice Ermellini hanno valutato, nello specifico, non sussistente lo stato di inabilità parziale invocato dal ricorrente a fondamento della richiesta di detenzione domiciliare, avendo questi fatto riferimento a generici problemi cardiaci e cataratta. Anche il fatto che l’imputato fosse stato ricoverato in ospedale per broncopolmonite e insufficienza renale, con degenza di circa dieci giorni, a nulla valeva in relazione a una dedotta condizione di inabilità parziale.
La condizione di ultrasessantenne del richiedente la detenzione domiciliare speciale – ha chiarito ancora la Suprema Corte – è posta come condizione di concedibilità ove l’interessato sia parzialmente inabile, ma la norma non autorizza a soluzioni interpretative come quella proposta in ricorso, secondo cui ove l’età anagrafica sia ancora più avanzata, come nel caso in esame, “si assista ad una intensificazione del significato assegnato al requisito, quasi che esso possa autonomizzarsi dall’altro concorrente della inabilità anche parziale, e sostenere da solo un giudizio di meritevolezza della misura extramuraria”.
La redazione giuridica
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