Per la Cassazione, nella valutazione delle accuse di atti sessuali nei confronti di un minore, bisogna omettere di dare eccessivo spazio a prove dichiarative di dubbia interpretazione

Assolto perché il fatto non sussiste. E’ il verdetto emesso in sede di merito nei confronti di un uomo accusato del compimento di atti sessuali nei confronti della figlia minore consistiti in toccamenti nelle parti intime e nel seno, posti in essere sfruttando, con gesti repentini, la sua inesperienza e immaturità psicofisica.

Il caso è approdato in Cassazione su ricorso presentato dalle parti civili. Queste ultime, nello specifico, lamentavano, tra gli altri motivi, il vizio di motivazione in relazione alle circostanze estrinseche che avrebbero avvalorato l’assenza di indole sessuale nella condotta dell’imputato, ancorate al rispetto del ruolo genitoriale del padre e alle reazioni della madre. A loro avviso, in particolare, sarebbe stato del tutto assente il comportamento rispettoso del ruolo genitoriale del padre, alla luce di una precedente sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per violazione degli obblighi familiari e maltrattamenti, oltre che dell’assoluzione per prescrizione in relazione al reato di minaccia. Dunque, sarebbe stata del tutto adeguata al quadro dei fatti, la reazione della madre della persona offesa, che si era semplicemente tradotta nella sua volontà di sporgere denuncia.

Inoltre, le ricorrenti eccepivano che il giudice territoriale aveva errato nel valutare la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa nel quadro della burrascosa separazione coniugale, senza considerare la giurisprudenza che attribuisce estrema rilevanza a tali dichiarazioni per la prova nei reati di natura sessuale.

La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 10074/2020 ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte respingendo il ricorso in quanto inammissibile.

Per gli Ermellini, infatti, la Corte d’appello aveva motivato in modo logico e coerente in ordine alla sussistenza di un quadro familiare problematico, sottolineando che “devono essere valutate sempre con eccezionale prudenza e con particolare dubbiosità le accuse dei minori che promanano dall’iniziativa del genitore di riferimento coinvolto in un acceso contenzioso di separazione con l’accusato, per evidenti motivi di implicazione di interesse personale e possibile condizionamento”.  

In tali contesti, infatti, è necessario che le accuse siano supportate da prove oggettive, omettendo di dare eccessivo spazio a prove dichiarative di dubbia interpretazione. Né possono essere valutate in senso contrario le sentenze di condanna in primo e secondo grado prodotte dalla difesa, perché le stesse non si riferiscono a reati di carattere sessuale, ma a più limitate ipotesi di violazione degli obblighi di mantenimento e maltrattamenti, indici di una patologica situazione di conflitto priva di connotazioni prettamente sessuali.

La Cassazione, in linea con i Giudici del merito, ha quindi ritenuto ragionevole che l’accentuata sensibilità fisica della ragazza, appena entrata nella pubertà, unita alla situazione di inimicizia familiare, potesse avere condizionato la sua interpretazione dei maldestri abbracci del padre, ai quali la stessa aveva dato una connotazione sessuale in realtà inesistente.

La redazione giuridica

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