Niente da fare per i parenti del pedone morto a seguito di un incidente stradale. L’attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali è stato ritenuto atteggiamento contrario alla prudenza e alla comune diligenza richiesta a tutti gli utenti della strada
La vicenda
L’accusa era quella di omicidio colposo commesso con violazione del codice della strada per l’effetto di sostanze stupefacenti.
Dopo la condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale di Monza, la Corte d’Appello di Milano confermava la pena di 4 mesi di reclusione a carico dell’imputato, riconoscendo, tuttavia, in capo alla vittima la parziale responsabilità nella causazione del sinistro, nella misura di 1/5.
L’incidente si era verificato intorno alle ore 18 del 15 febbraio 2012. La vittima stava attraversando fuori dalle strisce pedonali (distante alcuni metri) una strada posta all’interno del centro abitato, completamente illuminata e a quell’ora molto trafficata, quando all’improvviso veniva urtato dall’autovettura dell’imputato. Caduto a terra, immediatamente soccorso dal conducente e trasportato nell’ospedale vicino, gli veniva diagnosticata una“frattura con sfondamento di acetabolo emibacino destro, con impotenza funzionale totoale a destra”.
Ricoverato in rianimazione con prognosi riservata, dopo neppure un mese dall’incidente, l’uomo moriva.
Contro la decisione dei giudici dell’appello, i congiunti della vittima proponevano ricorso per Cassazione. A detta di questi ultimi, la corte territoriale aveva omesso di valorizzare correttamente la circostanza che l’attraversamento “fuori dalle strisce pedonali” era comunque avvenuto in prossimità e dopo le stesse”, e senza considerare che “in un centro abitato, il pedone ha la precedenza rispetto ad un veicolo che disponga di uno spazio di frenata sufficiente ad arrestarsi”.
L’attribuzione del concorso di colpo in capo al pedone, doveva perciò ritenersi del tutto insussistente. Ma è proprio così?
Nel giungere alla sentenza di condanna, la corte d’appello di Milano aveva evidenziato che il comportamento dei pedoni deve considerarsi sempre soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza nonché alla disposizione dell’art. 190 codice della strada, dettata dal precipuo fine di evitare che i pedoni determinino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l’incolumità propria o degli altri utenti della strada.
Ebbene tale argomentazione è stata condivisa anche dai giudici della Suprema Corte di Cassazione, laddove hanno ritenuto che la condotta del pedone, vittima dell’incidente, non era stata del tutto prudente e conforme a diligenza.
La decisione impugnata è stata perciò confermata e respinto il ricorso delle parti civili.
La redazione giuridica
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