L’imputato era accusato di lesioni colpose per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza in punto di stabilità cagionando l’infortunio del lavoratore

Era accusato di del delitto di lesioni personali colpose, con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per aver omesso, in qualità di legale rappresentante di una S.r.l. di avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza in punto di stabilità (in particolare l’aggancio alle rastrelliere, che avevano funzione di supporto, era risultato inidoneo); e di avere omesso di rielaborare il DVR (documento di valutazione dei rischi) con riguardo alle operazioni di stoccaggio e movimentazione delle sponde per travi, rese necessarie dalla dismissione di alcune linee produttive e collegate alla conseguente necessità di eseguire operazioni di trasporto in altro stabilimento.

Vittima di tale condotte, un dipendente che aveva riportato gravi lesioni in occasione della movimentazione di due sponde per travi in cemento sul pianale di un autocarro, per il successivo trasporto in altro luogo, mediante l’impiego di due carriponte. In particolare, il lavoratore, assieme a un collega, nell’utilizzare un carroponte cui erano agganciate le sponde (ciascuna delle quali era collocata su una rastrelliera di sostegno), aveva posizionato queste ultime sul pianale (il posizionamento doveva avvenire “di taglio”, in verticale). L’uomo aveva poi abbandonato il carroponte da lui condotto e si era posizionato sul pianale, invitando il collega ad allentare i tiranti del carroponte azionato da quest’ultimo e sganciando poi la sponda dagli stessi tiranti; quindi lo aveva invitato a recarsi sull’altro carroponte affinché allentasse anche i tiranti di quest’ultimo; ma in quel momento, appena sganciato il secondo lato della sponda, quest’ultima era caduta dalla rastrelliera sulla quale si trovava collocata, travolgendolo.

I Giudici del merito avevano confermato la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte omissive addebitate all’imputato e l’evento lesivo, escludendo che l’accaduto fosse imputabile a un’errata manovra della vittima nel posizionare le sponde sul pianale.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al decorso causale dell’accaduto e, in particolare, alla rilevanza eziologica delle criticità rilevate nel sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro: richiamando alcuni arresti giurisprudenziali di legittimità, osservava che la ravvisata omissione datoriale avrebbe riguardato la prevenzione di un rischio diverso da quello concretizzatosi; quest’ultimo doveva ricollegarsi unicamente alla mancata stabilizzazione del carico sul pianale dell’autocarro prima che venisse eseguito lo sganciamento dei tiranti dalla sponda poi caduta. Ciò, del resto, era quanto indicato dall’opuscolo informativo consegnato ai lavoratori in epoca precedente all’incidente; mentre quest’ultimo, secondo l’esponente, si era verificato in conseguenza dell’autonoma scelta del lavoratore di sganciare i tiranti prima di assicurarsi della stabilità delle sponde sul pianale. In ogni caso, la Corte di merito non avrebbe inteso verificare l’ipotesi di ciò che sarebbe accaduto qualora fosse stata adottata la predetta regola cautelare portata a conoscenza dei lavoratori.

Gli Ermellini, con la sentenza n. 27436/2021 hanno ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato.

Le censure mosse dal ricorrente riguardavano, infatti, la riferibilità causale dell’accaduto a un decorso alternativo, costituito dalla ravvisata necessità di un preventivo controllo della stabilizzazione delle sponde sul pianale, prima di disporre lo sganciamento dei tiranti utilizzati per il sollevamento e il posizionamento delle sponde stesse sull’autocarro.

Al riguardo tuttavia la Corte di merito aveva fornito adeguata risposta, osservando che in primo luogo la funzione delle rastrelliere — alle quali le sponde dovevano essere agganciate — era quella di assicurarne la stabilità e sicurezza anche nel momento in cui si procedeva al carico delle sponde sul camion per trasferirle altrove; la sentenza impugnata chiariva, quindi, che se l’aggancio tra le rastrelliere e le sponde fosse stato idoneo non vi sarebbe stato un problema di stabilizzazione del carico, atteso che la “struttura unitaria” costituita dalle due sponde e dalle rastrelliere, del peso di ben otto tonnellate, avrebbe di per sé assicurato la stabilità del carico e scongiurato il pericolo di ribaltamento; l’aggancio tra le sponde e le rastrelliere aveva una funzione diversa, ossia quella di impedire lo scivolamento della singola sponda lungo la rastrelliera; ed era proprio questo rischio ad essersi nella specie concretizzato, con la conseguente configurabilità della “causalità della colpa”.

Conseguentemente, non andava riconosciuta alcuna valenza al documento formativo nel quale il ricorrente assumeva di avere indicato ai lavoratori la necessità di assicurarsi preventivamente, nelle operazioni di carico, della stabilità dello stesso sul pianale: ciò in quanto tale accorgimento aveva funzioni e finalità diverse rispetto a quello dell’aggancio tra le sponde e le rastrelliere, costituito dall’evitare rischi di scivolamento delle sponde. Per cui – hanno specificato dal Palazzaccio – “se é vero che alla colpa del soggetto agente deve essere ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare, nella specie il rischio che si é concretizzato é stato correttamente individuato in quello che l’aggancio delle rastrelliere alle sponde mirava a prevenire”. A conferma di ciò stava il fatto che era stata accertata l’inidoneità del sistema di aggancio esistente al momento dell’incidente (ed in specie la deformazione e l’ampiezza inadeguata degli agganci superiori delle rastrelliere rispetto al corrispondente supporto della sponda) che aveva avuto certamente una rilevanza causale nello scivolamento della sponda addosso al lavoratore; e che ciò aveva reso necessario, dopo l’incidente, eseguire modifiche sulle rastrelliere e sulle sponde in modo da adeguare il sistema di aggancio alle esigenze per le quali esso era stato pensato.

La redazione giuridica

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