Un motociclista ha chiesto il risarcimento totale dei danni dopo che una Fiat 500 gli ha tagliato la strada, provocando la caduta del mezzo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito: c’è concorso di colpa tra i conducenti, anche se l’auto taglia la strada alla moto, quindi l’importo già liquidato dall’assicurazione è sufficiente (Cassazione civile, sez. III, 16/10/2024, n.26902).
I fatti
Il motociclista chiama davanti al Giudice di Pace di Roma il proprietario dell’automobile e l’assicurazione per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento di tutti i danni derivanti da un sinistro stradale, occorso in data 7/6/2016, allorquando alla guida del proprio motoveicolo, si vide tagliare la strada da una Fiat 500, che, effettuando una manovra di svolta a sinistra senza adottare le opportune cautele, provocava la caduta a terra della moto e del suo conducente.
Il Giudice di Pace, considerato che la compagnia aveva inviato al motociclista, a saldo dei danni, un importo di € 1.200,00 sul presupposto di un concorso di colpa del medesimo nella produzione del sinistro, pari cioè alla metà del valore commerciale della moto ante sinistro, ritiene tale somma satisfattiva e rigetta la domanda.
Il Tribunale di Roma (sent. n. 3410 del 25/2/2021) ha rigettato l’appello ritenendo che le prove testimoniali non fossero decisive, in quanto una proveniente dal terzo trasportato, e l’altra per avere il teste reso dichiarazioni non congruenti con quelle rese nell’immediatezza del sinistro. Per tali ragioni, il Giudice di appello ha ritenuto non superabile la presunzione di cui all’art. 2054,2 comma c.c. e congrua la liquidazione offerta dalla compagnia.
L’intervento della Corte di Cassazione
Il motociclista impugna il capo di sentenza che ha applicato la presunzione di pari responsabilità senza tenere conto, a suo dire, del contenuto del modulo CAI, la cui firma congiunta determina una presunzione che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi descritte (ovvero che l’auto taglia la strada alla moto) salva contraria prova della compagnia di assicurazione nelle circostanze e nelle modalità risultanti dal modulo stesso. Secondo il ricorrente mentre il modulo CAI descriveva chiaramente il sinistro come imputabile alla condotta dell’autoveicolo tanto da determinare una presunzione iuris tantum a suo carico non vinta da una prova contraria, la sentenza non avrebbe tenuto in alcun conto tale modulo così violando l’art. 143,2 co. D.Lgs. 209/2005. Lamenta, inoltre, la mancata integralità del risarcimento.
Entrambe le censure vengono respinte.
In ordine alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143 del D.Lgs. n. 209 del 2005 il motivo non contiene alcuna argomentazione che spiega perché vi sarebbe stata la prima e/o la seconda.
Peraltro, la sentenza non nomina il CAI e dunque non se ne occupa, sicché non può sostenersi che il Giudice di appello abbia potuto violare o falsamente applicare la norma che lo regola.
Per quanto concerne la liquidazione del danno per equivalente, il ricorrente sostiene che il Giudice di appello non abbia ottemperato al principio dell’integralità del danno omettendo di ricomprendere nella somma le spese per la rottamazione del veicolo e quelle del passaggio di proprietà su un veicolo sostitutivo.
Questa censura, in realtà, sollecita una rivalutazione di risultanze istruttorie e non denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme ivi evocate se non come conseguenza di tale valutazione.
Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile.
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