La distanza tra segnale e apparecchio va valutata in relazione allo stato dei luoghi; non è prevista invece una distanza minima

La multa comminata in seguito alla rilevazione di velocità per mezzo di un autovelox è legittima se il macchinario è posizionato entro i 4 chilometri di distanza dal segnale che ne indica la presenza. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7949/2017, confermando la sanzione elevata nei confronti di un cittadino per eccesso di velocità.
Nel ricorrere alla Suprema Corte l’automobilista aveva evidenziato che la distanza dell’autovelox dalla postazione del preavviso del posto di controllo per il rilevamento della velocità, nel caso in esame pari a 1250 metri, sarebbe stata inadatta per gli utenti della strada.
I Giudici di Piazza Cavour, hanno in primis ricordato che la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello, non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.
Quanto alla contestazione avanzata nel caso in esame, la Cassazione ha evidenziato come secondo quanto accertato dal giudice di merito, il Comune avesse dimostrato che la segnalazione si trovava 1.250 metri prima del punto di rilevamento, una distanza ritenuta dal Tribunale congrua perché la preventiva segnalazione potesse utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento.
Ai sensi dell’art. 2, d.m. 15 agosto 2007, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere infatti installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza, la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

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