L’assenza di adeguata segnaletica di preavviso in caso di accertamento elettronico della velocità eseguito mediante autovelox determina la nullità della sanzione

Il Decreto Bianchi (Decreto Legge 03 agosto 2007, n. 117) ha disposto l’obbligo di segnalare preventivamente la presenza di autovelox sulla rete stradale, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi ben visibili anche di notte e in condizioni di scarsa luminosità

La giurisprudenza ha inoltre affermato che “in caso di ricorso al prefetto contro una sanzione amministrativa ex art. 203 e 204 C.d.S. l’ordinanza di ingiunzione di rigetto deve essere a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso”. (Cass. civ. n. 519/05)

Ebbene, il principio è stato di recente ribadito dal Giudice di Pace di Roma con la sentenza in commento (n. 28920/2019).

La vicenda

Un conducente aveva proposto opposizione contro il verbale di infrazione al codice della strada elevato a suo carico dal Comune di Roma per aver circolato ad una velocità eccedente il limite massimo consentito. Nella specie il ricorrente aveva contestato l’assenza di apposita segnaletica indicante la presenza di autovelox su quel tratto di strada.

Il giudice di Pace di Roma ha accolto l’istanza in quanto l’amministrazione convenuta non aveva dimostrato che l’organo accertatore avesse apposto la prevista segnaletica verticale come prevede il “Decreto Bianchi” installata ad adeguata distanza dal sito di rilevamento ai sensi dell’art. 45 C.d.S. e secondo l’art. 79 Reg. al C.d.S. che, come è noto, al comma 5 prevede che i segnali devono essere percepiti e leggibili di notte come di giorno e che va garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso, libero da ostacoli (curve, intersezioni, alberi) per una corretta visibilità. Infatti in tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale stradale e identificarne il significato.

L’obbligo di preventiva segnalazione dell’autovelox

Invero, l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico ed automatico della velocità – ha ricordato il giudice capitolino – deve essere ben pubblicizzato preventivamente, per cui gli automobilisti devono essere informati dell’utilizzo, sulla strada percorsa, di automatismi di rilevamento della velocità anche con cartellonistica luminosa intermittente onde consentire all’utente della strada di accorgersi della presenza degli stessi anche in condizioni atmosferiche non buone (pioggia-nebbia), ed anche nelle ore diurne invernali allorché il buio su strade non illuminate non consente di accorgersi della presenza della cartellonistica verticale fissa, contro il disposto dell’art. 79 comma 8 Reg. Att. C.d.S.

Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente aveva evidenziato che il Prefetto, nel rigettare il ricorso, non avesse considerato la censura esposta nell’atto di impugnazione, nel quale aveva dedotto un vizio dell’accertamento eseguito con strumenti di rilevazione in modalità automatica non preventivamente segnalati.

L’onere della prova della P.A.

La P.A. dal canto suo, non aveva dimostrato di aver esaminato tale motivo di ricorso relativo alla mancanza di effettiva collocazione della segnaletica di preavviso dello strumento di rilevazione dell’infrazione, e pertanto non aveva dimostrato di aver appurato che il Comune di Roma avesse assolto l’obbligo di informazione previsto dall’art. 146/6-bis C.d.S., finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con strumenti elettronici.

Il Prefetto di Roma si era limitato ad utilizzare un modello prestampato e clausole di stile che non chiarivano le motivazioni del rigetto dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente, ledendo in tal modo il suo diritto di difesa.

La decisione

Del resto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7419 del 2009 ha stabilito che quella che prevede la segnaletica di preavviso in caso di accertamento eseguito in forma automatica, è “norma di garanzia per l’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione”.

Ebbene, nel caso in esame, non essendo stata depositata documentazione attestante l’assetto stradale – segnatamente riguardo alla posizione della segnaletica di preavviso rispetto ad eventuali intersezioni aree di servizio, di sosta sul tratto di strada interessato dal rilievo –  e rilevato che il ricorrente aveva eccepito l’illegittimità dell’ordinanza proprio perché il prefetto di Roma nel rigettare il ricorso non aveva esaminato tale motivo di opposizione e dunque, in assenza di certezza riguardo alla responsabilità dell’opponente rispetto ai fatti ad esso addebitati, l’opposizione è stata accolta e l’ordinanza impugnata annullata.

La redazione giuridica

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