Azione di garanzia dei vizi: box danneggiato dal maltempo, venditore responsabile

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I coniugi che avevano acquistato e montato un box in lamiera zincata hanno visto il tetto divelto da un temporale, con danni all’automobile parcheggiata all’interno. La Corte ha confermato che l’azione di garanzia dei vizi è valida, riconoscendo la responsabilità del venditore e il diritto alla restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento dei danni (Cassazione civile, sez. III, 07/10/2024, n.26202).

I fatti

I coniugi instaurano giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Portici deducendo di avere concluso con la società convenuta un contratto per la fornitura ed il montaggio di un box in lamiera zincata, al prezzo di € 400,00, oltre I.V.A., e che nella notte tra il 19 ed il 20 novembre 2013, a seguito di un temporale, il tetto del box era stato divelto e l’autovettura che ivi si trovava ricoverata, aveva riportato danni; chiedono la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna della società alla restituzione del prezzo, nonché il risarcimento dei danni occorsi al veicolo.

Il Giudice di Pace dichiarava l’eccezione di decadenza dall’azione ex art. 1495 cc e rigettava la domanda.

A seguito di gravame, il Tribunale di Napoli, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della società condannandola alla restituzione del prezzo, nonché l’esclusiva responsabilità della stessa nella causazione dei danni riportati dall’autoveicolo che ha liquidato, in via equitativa, in € 1.700,00, oltre iva ed interessi legali.

Il Giudice d’appello ha ritenuto che ricorressero i presupposti per l’applicabilità della normativa speciale prevista dal Codice del consumo, in particolare degli artt. 128 e ss., e che l’azione di garanzia dei vizi fosse stata tempestivamente esperita dall’acquirente, che aveva pertanto diritto alla restituzione del prezzo pagato; ha pur ritenuto provata la domanda di risarcimento del danno per il veicolo, intesa come “per fatto illecito ex art. 2043 cc.

L’intervento della Cassazione

La società ricorrente censura in primo luogo la statuizione di tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta contenuta nella sentenza impugnata, evidenziando di avere contestato la circostanza che i danneggiati avessero fatto una denuncia verbale dei vizi, in realtà inoltrata ad un soggetto che aveva fatto da intermediario nella vendita, e che la nota scritta, inviata in data 15 gennaio 2014, era, in realtà, pervenuta solo il successivo 21 gennaio, oltre il termine di sessanta giorni dal momento in cui il compratore aveva scoperto il difetto della res, previsto dal Codice del consumo.
Lamenta inoltre che il Tribunale aveva desunto la tempestività della denuncia fatta dal venditore dalla circostanza del tempestivo intervento dei montatori per il ritiro delle lamiere, ricavandola dalle dichiarazioni testimoniali, sebbene gli stessi testi avessero affermato che i vizi lamentati non attenevano alla res venduta, bensì alle modalità di montaggio della stessa, ed avessero retrodatato la data di scoperta dei presunti vizi.

Ebbene, l’art. 1469-bis cod. civ., introdotto dall’art. 142 del Codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”.

Nell’attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, emerge una chiara preferenza del legislatore per la normativa del Codice del consumo relativa alla vendita, nel senso che trova applicazione innanzitutto la disciplina del Codice del consumo (art. 128 e segg.), mentre trova applicazione la disciplina in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, atteso il ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (ex multis,Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14775).

L’azione di garanzia dei vizi

Questo significa che alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 e ss. Cc, in tema di azione di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita, si aggiungono in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo.

La società ricorrente contrappone alla ricostruzione della vicenda fattuale una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali e delle prove documentali al fine di supportare l’eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi, e ciò consiste in una inammissibile richiesta di nuova rivalutazione delle questioni di fatto, già adeguatamente vagliate dal Giudice d’appello, il quale, con accertamento in fatto ha ritenuto che il compratore avesse fatto denuncia nel rispetto del termine previsto dal Codice del consumo e, per altro verso, che in ogni caso il venditore, con comportamento concludente, avendo provveduto, a seguito di denuncia verbale del venditore, al ritiro delle lamiere del box, avesse in sostanza riconosciuto la tempestività della denuncia e, per ciò stesso, l’esistenza del vizio lamentato.

La decisione dei Giudici di appello è allineata con la giurisprudenza della materia , se si considera che la denunzia dei vizi da parte del compratore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1495 cc, può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati. Oltre a ciò, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma, cc, esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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