La Cassazione fa il punto sulla condanna per cooperazione colposa nella morte del figlio alla madre che non teneva il bambino investito per mano.

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 29505/2018 ha condannato per cooperazione colposa una madre di un bambino investito per non averlo tenuto per mano al momento dell’incidente.

Secondo gli Ermellini, infatti, deve ritenersi colpevole per cooperazione nell’omicidio colposo del bambino investito mentre attraversava la strada la madre che non ha adottato le dovute cautele.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso di una donna condannata in cooperazione colposa per il reato di cui all’art. 589 c.p.. Ciò in quanto aveva contribuito a cagionare la morte del figlio, un bambino investito da un’automobile mentre attraversava la strada.

L’incidente aveva causato al piccolo di appena tre anni delle lesioni tali da cagionarne la morte. La madre del bambino, assieme al conducente della vettura che lo aveva urtato (per cui si è proceduto separatamente), è stata dunque ritenuta responsabile dell’accaduto.

La decisione è stata confermata dagli Ermellini, e questo sebbene la donna avesse lamentato l’insussistenza del nesso causale.

Ciò in quanto – a suo avviso – l’incidente sarebbe stato un evento eccezionale, capace di escludere il rapporto di causalità.

Ma per la Cassazione tale doglianza è inammissibile. Per gli Ermellini questo rende infatti il ricorso generico e fondato sugli stessi motivi già proposti in appello e respinti in secondo grado.

La donna, secondo i giudici a quo, aveva del tutto omesso di porre in essere le dovute cautele in fase di attraversamento. Infatti, ella avrebbe dovuto tenere il piccolo per mano, oltre ad assicurarsi che non stessero transitando veicoli al momento di attraversare.

In questo modo, la stessa non aveva impedito il verificarsi dell’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire, ricoprendo la massima posizione di garanzia sulla vittima.

Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, non si può revocare la ricostruzione operata dalle sentenze di merito. Inoltre, il ricorso non è dotato dei richiesti requisiti di specificità e pregnanza.

Secondo la Cassazione, infatti, non è ammissibile considerare quale causa interruttiva del nesso causale l’incidente occorso al minore durante l’attraversamento della strada.

Questo perché si deve ritenere l’evento come realizzato in cooperazione colposa fra la conducente del veicolo e la madre.

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