Confermata in Cassazione la penale responsabilità di un uomo trovato in possesso di due bastoni di legno occultati nello zaino

Era stato trovato in possesso di due bastoni di legno occultati nello zaino, di lunghezza e consistenza tale da poter essere utilizzati per l’offesa alla persona, ed essendo avvenuto pacificamente il porto in luogo pubblico, i giudici del merito ne avevano riconosciuto la penale responsabilità per il reato di “porto di armi od oggetti atti ad offendere”, disciplinato dall’art. 4, comma 2, L. n. 110/75.  La Corte territoriale, nello specifico, faceva richiamo al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4355/1979 che, in fattispecie analoga, aveva confermato la qualifica di bastoni di legno come “mazze” il cui porto è vietato ai sensi della normativa richiamata a prescindere dalla concreta prospettabilità, per le circostanze di tempo e di luogo, di una sua utilizzazione per l’offesa alla persona.

La Cassazione, che si è pronunciata sul caso con la sentenza n. 11644/2020, ha precisato, nel respingere il ricorso dell’imputato, che gli oggetti specificamente indicati nel secondo comma dell’art. 4 L. n. 110 del 18 aprile 1975 (quali mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e simili) sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie.

Per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione normativa, occorre anche l’ulteriore condizione che essi appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.

Ne consegue – chiariscono gli Ermellini –  che solo con riferimento agli oggetti previsti nell’ultima parte del secondo comma dell’art. 4 è necessario verificare se, pure avendo una destinazione originaria innocua, possano o meno essere utilizzati per l’offesa alle persone. Tali non erano, invece, gli oggetti rinvenuti nella disponibilità del ricorrente (due gambe di legno di una sedia utilizzabili come bastoni, lunghi 46 cm e aventi la circonferenza di 13 cm), rientranti nella prima parte della citata disposizione, con la conseguenza che legittimamente il giudice di merito aveva fondato il giudizio di responsabilità sull’assenza di un giustificato motivo del loro porto, senza esaminare se essi fossero in concreto utilizzabili per l’offesa alle persone, come erroneamente preteso dal ricorrente.

La redazione giuridica

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