Per la Cassazione non è invocabile la causa di forza maggiore  a fronte della decadenza dei benefici da prima abitazione

Aveva impugnato l’avviso di liquidazione dell’Ufficio del Registro di Napoli, avente ad oggetto l’imposta di registro, per decadenza dai benefici da prima abitazione. Il contribuente, in particolare, non aveva stabilito la propria residenza presso l’immobile acquistato entro i termini previsti dalla legge. Una circostanza che, secondo il ricorrente, era dipesa da causa di forza maggiore. L’immobile, infatti, era stato abusivamente occupato dal custode, il quale non aveva inteso rilasciarlo neppure a seguito delle procedure giudiziali instaurate.

In primo grado l’istanza del contribuente era stata rigettata ma in appello tale decisione era stata riformata. La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva riconosciuto il diritto all’agevolazione per l’impossibilità del ricorrente di effettuare ciò che voleva nei termini di legge.

L’Agenzia delle Entrate, ritenendo la decisione ingiusta, aveva quindi impugnato la pronuncia davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Secondo l’Ente, la Commissione Tributaria Regionale non aveva dato corretta applicazione alla normativa vigente; per il mancato rispetto dei termini di adibizione dell’immobile a prima abitazione, infatti, non sarebbe applicabile la causa di giustificazione della forza maggiore.

I Giudici del Palazzaccio, con l’ordinanza n. 4591/2018, hanno ritenuto di aderire alla posizione dell’Agenzia accogliendo il relativo ricorso in quanto fondato.

Per gli Ermellini l’agevolazione fiscale connessa all’acquisto della prima casa richiede che l’acquirente abbia la residenza (o lavori) nel comune in cui è ubicato l’immobile; in alternativa si deve impegnare, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla presso lo stesso comune entro il termine di diciotto mesi.

Secondo la Cassazione, quindi, “la realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza” rappresenta un “elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso”. Tale impegno costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco.

Nel caso in esame, peraltro,  per i Giudici di Piazza Cavour la causa di forza maggiore  doveva considerarsi irrilevante. La  motivazione soggettiva del mancato trasferimento della residenza, infatti, era “preesistente all’atto di trasferimento immobiliare”. Del resto, sottolinea la Cassazione, “colui che acquista un immobile occupato si espone ai ritardi resi necessari dal dover intraprendere procedimenti giudiziali finalizzati al rilascio”.

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