La carrozzina veniva consegnata soltanto a seguito di un giudizio cautelare instaurato in seno al giudizio ordinario e l’ATS resistente viene condannata alla refusione delle spese di entrambi i giudizi (Tribunale di Sassari, Sez. Lavoro, Sentenza n. 363/2021 del 23/09/2021-RG n. 252/2019)

Il ricorrente, invalido civile ai quali erano stati riconosciuti i benefici di cui alla Legge n. 104/1992, art. 3 della tempestiva erogazione degli ausili protesici adeguati alla sua patologia e conformi alle prescrizioni, come prevista dagli artt. 1, 3, 34 della L. 104/1992 e dal D.M. 332/1999, cita a giudizio l’ATS onde ottenere quanto riconosciutogli.

Il ricorrente deduce di non essere autosufficiente, di convivere con la madre vedova, con il fratello minore ed il figlio di quest’ultimo.

In particolare, la madre lo assiste sia in ambito domestico che in tutte le circostanze in cui vi fosse l’esigenza o la necessità di uscire di casa.

Per la deambulazione fuori dalla propria abitazione necessita di apparecchiatura protesica con speciali caratteristiche: carrozzina elettrica con schienale regolabile in inclinazione, sedile rigido, rivestibile ed asportabile, braccioli ridotti.

Tali esigenze venivano evidenziate nella prescrizione del medico Fisiatra della U.O. Riabilitazione Territoriale della ASSL di Sassari, già in data 13.06.2017 e oggetto di esame ed analisi da parte del tecnico Ortopedico al fine di individuare il prodotto più vicino alle caratteristiche indicate.

Si rivolgeva pertanto all’ATS, dalla quale tuttavia otteneva un apparecchio non adeguato alle proprie esigenze.

A causa di svariati difetti, la carrozzina fornita veniva più volte ritirata dalla ditta incaricata dall’ATS, ma senza che il problema fosse effettivamente risolto, tanto che, in data 14.09.2018, veniva consegnato al ricorrente un deambulatore a quattro ruote che consentisse, seppure a fatica, almeno gli spostamenti all’interno dell’abitazione.

Stante l’esigenza di avere un apparecchio adeguato, l’odierno ricorrente chiedeva, ex art 700 cpc, che fosse ordinato all’ATS di provvedere in tal senso.

Il Giudice, con provvedimento inaudita altera parte, confermato con successiva ordinanza, ordinava all’ATS l’erogazione degli ausili protesici di cui alla prescrizione del Fisiatra del 13.6.2017.

Si costituisce in giudizio l’ATS facendo presente che, in ottemperanza ai decreti menzionati, aveva senza indugio provveduto ad emettere un’autorizzazione all’acquisto di una carrozzina nuova che sarebbe stata fornita al ricorrente dalla Ditta Ortopedia di Sassari, scelta e delegata dai familiari del ricorrente.

All’udienza del 23.9.2021, il ricorrente chiede, in virtù dell’avvenuta consegna dello strumento sanitario richiesto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Chiede, inoltre, che dal momento che tale strumento era stato consegnato soltanto a seguito di un giudizio cautelare instaurato in seno al presente procedimento, che la Parte Resistente fosse condannata alla rifusione delle spese di giudizio, comprese quelle relative alla fase cautelare.

Il Giudice, preso atto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Riguardo alla refusione delle spese dei 2 giudizi intrapresi dal ricorrente, Il Giudice rileva che per vedersi riconoscere un presidio sanitario adeguato alle proprie esigenze, l’interessato ha dovuto instaurare il giudizio e, in seno ad esso, un procedimento cautelare, grazie al quale ha ottenuto, a seguito del provvedimento del Giudice, quanto richiesto.

Per tali ragione, l’Azienda Territoriale Sanitaria viene condannata al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle della fase cautelare, quantificate complessivamente in euro 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Concludendo, il Tribunale, in qualità di Giudice del Lavoro, dichiara cessata la materia del contendere; condanna l’ATS alla rifusione delle spese di giudizio liquidate complessivamente in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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