Accolto il ricorso di un automobilista che chiedeva il risarcimento del danno subito al suo veicolo a causa di un rifornimento di benzina difettosa
Con l’ordinanza n. 8657/2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un automobilista che aveva agito in giudizio contro il gestore di una stazione di servizio, la società di carburante e la compagnia assicurativa di quest’ultima, a causa di un presunto rifornimento di benzina difettosa che riteneva aver procurato danni al suo veicolo.
Il Giudice di Pace aveva sospeso il giudizio ritenendo risolutiva una sentenza emessa da un altro magistrato onorario, in una causa riguardante lo stesso episodio. Il tutto, nonostante nella causa sospesa si facesse questione di una responsabilità di tipo diverso.
L’attore, quindi, ritenendo che il giudice avesse sospeso il giudizio fuori dai casi previsti dalla legge, ha proposto ricorso per Cassazione eccependo, tra gli altri motivi, l’assenza del vincolo di pregiudizialità, la diversa natura delle responsabilità invocate e la non corrispondenza delle parti in causa. A suo avviso, dunque, i due giudizi si sarebbero dovuti considerare autonomi.
I Giudici del Palazzaccio, hanno ritenuto di aderire alle doglianze dell’automobilista, accogliendo il ricorso in quanto fondato.
Per la Suprema Corte, infatti, la sentenza ritenuta pregiudicante dal Giudice di prime cure avrebbe rilevato solo ai fini dell’accertamento della responsabilità della società produttrice in relazione al carburante difettoso. Le altre questioni sollevate dal ricorrente, quali la responsabilità del gestore della pompa di benzina, tuttavia, non avevano già costituito oggetto di accertamento, mancando pertanto gli estremi per la sospensione. Da li la decisione di rinviare il caso allo stesso Giudice di pace per fare piena luce sulle cause del danno.
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
INVESTITO, NO ALLA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE