Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sui rischi penali di cacciare di casa il convivente cambiando la serratura
Che rischi può comportare da un punto di vista penale cacciare di casa il convivente cambiando la serratura?
A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 610/2018.
Per i giudici, cacciare di casa il convivente cambiando la serratura cacciando configura il reato di turbativa violenta, che si realizza anche se il bene immobile sia in compossesso tra l’indagato e la persona offesa.
Infatti, precisa la Cassazione, il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili, previsto dall’art. 640 del codice penale, è commesso anche laddove il bene sia in compossesso, non essendo necessaria la disponibilità dell’immobile in capo alla sola persona offesa.
Nel caso di specie, il G.I.P aveva disposto un provvedimento di sequestro preventivo relativamente a un alloggio popolare occupato dall’indagata e dal proprio convivente.
Ciò era stato stabilito in quanto la donna aveva impedito a quest’ultimo l’accesso all’abitazione, sostituendo la serratura della porta d’ingresso. Inoltre, lo aveva aggredito con lancio di oggetti, ingiurie e minacce, al fine di indurlo ad allontanarsi dall’immobile e non farvi rientro.
Tali circostanze avrebbero integrato il delitto di turbativa violenta del possesso di cose immobili. Pertanto, avrebbero giustificato il sequestro stante il concreto pericolo che la libera disponibilità dell’alloggio in capo all’indagata potesse portare il reato a conseguenze ulteriori.
Tuttavia, il Tribunale del riesame aveva revocato il sequestro ritenendo, tra l’altro, che fosse pacifico il compossesso esercitato sull’immobile da entrambi i conviventi e, quindi, anche dall’indagata. Di diverso era il P.M., secondo cui non sarebbe bastato a escludere il reato la situazione di compossesso della persona offesa.
La Corte di Cassazione, accogliendo l’impugnazione, ha rilevato come l’ordinanza in esame sia inficiata da plurime violazioni di legge. Ma anche da motivazione apparente.
Nello specifico, i giudici di legittimità ricordano che il reato di cui all’art. 634 c.p. consiste nel fatto di turbare, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso.
In particolare, sbaglia l’ordinanza impugnata a ritenere che, avendo anche l’indagata il compossesso dell’immobile, non potrebbe configurarsi il reato.
Questo in quanto con il termine “possesso”, l’art. 634 c.p. fa riferimento a qualsiasi situazione di potere di fatto esercitato da un soggetto su una res in modo corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale (ex art. 1140 c.c.). Ma anche a situazioni inquadrate in ambito civile nella detenzione qualificata di un bene.
Inoltre, la commissione del reato previsto dal menzionato articolo non necessariamente postula una situazione di possesso esclusivo in capo alla persona offesa.
Questo può anzi ravvisarsi anche nel caso in cui ognuno dei compossessori turbi il compossesso esercitato sul medesimo bene da altri.
Senza contare che l’art. 634 c.p. dispone che “chiunque” può essere autore del reato, con ciò dunque ammettendo che il compossessore di un bene può commettere il reato de quo.
Infine, la Cassazione ha rilevato quanto segue. Ovvero che ha sbagliato il Tribunale anche nell’aver escluso un concreto e attuale pericolo di deterioramento del bene immobile o dei mobili stante il perdurante godimento del bene da parte dell’indagata. Insomma, oggetto della tutela apprestata dall’art. 634 c.p. è il godimento dell’immobile da parte della persona offesa. Pertanto, è rispetto a tale interesse tutelato che andava parametrata la sussistenza del periculum in mora. Alla luce di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio.
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