Il lavoro socialmente utile non è rapporto di lavoro subordinato poiché costituisce lavoro speciale di matrice assistenziale che utilizza i contributi pubblici

Un uomo conviene in giudizio dinanzi il Tribunale di Cosenza (sez. lav., sentenza n. 1559 del 14 ottobre 2020), il Comune di Rovito, deducendo di aver lavorato alle dipendenze dell’amministrazione comunale svolgendo attività di potatura delle piante e taglio erba.  

Sostiene che il giorno 12.06.2018, durante l’attività di potatura delle piante, cadeva dal furgone di proprietà del Comune, sul quale si trovava per scaricare l’erba tagliata, riportando la “frattura del piatto tibiale laterale sinistro e la frattura verticale ed obliqua della tibia dal piatto tibiale fino al terzo medio della diafisi tibiale sinistra”.

Si costituisce in giudizio il Comune sostenendo l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Il Giudice del lavoro premette che dalla documentazione prodotta in giudizio dallo stesso ricorrente, risulta che questi, nei mesi di maggio e di giugno dell’anno 2018, ha svolto per il Comune di Rovito n. 51 giornate di lavoro di pubblica utilità.

Ebbene, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di lavoratori socialmente utili, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l’occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l’attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell’apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.”

Conseguentemente in capo all’ente comunale non è configurabile, con riguardo alla suddetta categoria di lavoratori, una responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. per l’inosservanza delle norme antinfortunistiche poste a tutela dei dipendenti.

Nel caso di lavori socialmente utili sussiste una responsabilità extracontrattuale per la mancata adozione delle norme antinfortunistiche, purchè il lavoratore socialmente utile ne provi i requisiti soggettivi ed oggettivi.

Il ricorrente, invece, ha dedotto di aver svolto attività di lavoro subordinato in favore del Comune, ma non ha articolato alcun mezzo di prova idoneo a dimostrare tale assunto.

La prova per testi richiesta dall’uomo è indirizzata a dimostrare l’attività di potatura delle piante e di taglio erba e la dinamica dell’occorso sinistro, ma non gli indici della subordinazione.

L’indagine finalizzata all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato deve riguardare la definizione formale che le parti abbiano dato del rapporto stesso e i caratteri che il rapporto ha assunto di fatto, nel corso del suo svolgimento.

Tuttavia tale indagine non si arresta al dato formale, in quanto il Giudice deve accertare se, in concreto, il rapporto abbia assunto quei caratteri nei quali, in base alla elaborazione giurisprudenziale, viene ravvisata la presenza di un rapporto di subordinazione.

Tali elementi sono: la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; la necessità di rispettare un preciso orario di lavoro e di giustificare le eventuali assenze; la erogazione di una retribuzione in misura fissa e predeterminata non collegata ai risultati ottenuti; l’inserimento stabile del collaboratore nella organizzazione imprenditoriale, per i fini dell’impresa e l’assenza di rischio in capo al lavoratore.

In mancanza di una prova diretta della subordinazione, la concomitante presenza di una serie di criteri complementari e sussidiari – quali lo stabile inserimento nella organizzazione produttiva del datore di lavoro, la continuita’ della prestazione, la retribuzione predeterminata, la mancanza di un rischio imprenditoriale, l’assenza di una organizzazione del prestatore di lavoro e di rischio a suo carico -, costituisce prova indiziaria della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Ebbene, il ricorrente nulla ha dedotto in ordine agli indici che connotano un rapporto di lavoro subordinato ed in particolare la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e la necessità di rispettare un preciso orario di lavoro.

Oltretutto, nulla è stato dedotto circa le norme antinfortunistiche che il Comune di Rovito avrebbe disatteso e dalla cui inosservanza sarebbe derivato il sinistro e, quindi, il danno biologico lamentato.

La responsabilità del datore di lavoro è di natura contrattuale, quindi, è il lavoratore che deve provare l’esistenza del danno e la nocività dell’ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l’uno e l’altro.

Il ricorrente non ha chiesto di provare, né  ha allegato, che i dedotti danni alla salute siano conseguiti ad un comportamento datoriale irrispettoso di regole di prevenzione, e di essere stato vittima di una condotta illecita produttiva di danni alla salute.

La prova per testi che è stata articolata -sottolinea il Tribunale- tende a provare la caduta dal furgone di proprietà del Comune, ma non l’inosservanza di determinate regole di condotta che sarebbero state violate.

L’art. 2087 c.c., che grava sul datore di lavoro, non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, ed è proprio per tale ragione che la responsabilità deve essere collegata alla violazione di obblighi comportamentali imposti e il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il danno.

Per tali ragioni il Tribunale rigetta la domanda dell’uomo e lo condanna al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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