La donna era deceduta per le lesioni riportate dopo essere caduta a causa di una buca sul manto stradale; riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale a coniuge e figli

Con l’ordinanza n. 5417/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un Comune condannato, in sede di merito, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali e al successivo decesso patiti da una donna in occasione di un sinistro avvenuto allorché la stessa, scendendo da un pullman, era caduta a causa di una buca presente sul manto stradale, non segnalata né transennata.

La Corte d’Appello di Napoli, adita dagli eredi della defunta, aveva qualificato – contrariamente al Giudice di prime cure – la domanda ai sensi dell’art. 2051 c.c. ritenendo che il fatto costitutivo di danno fosse stato provato con riguardo alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo del sinistro, e ritenendo provato il nesso causale e la situazione di oggettivo pericolo in cui il sinistro era accaduto sicché il danno doveva considerarsi derivante dal dinamismo intrinseco della res, non avendo il Comune dato prova di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari per evitarlo.

Il Collegio territoriale aveva altresì escluso qualunque profilo di concorso colposo della danneggiata e aveva, conseguentemente, accolto l’appello liquidando una somma a titolo di danno biologico temporaneo, danno morale, danno da perdita del rapporto parentale con diverse personalizzazioni in ragione delle diverse relazioni personali esistenti tra gli attori e la vittima e aveva escluso il danno catastrofale perché la morte era giunta all’improvviso. Ai fini della quantificazione del danno la Corte d’Appello aveva preso a base del calcolo l’indice monetario giornaliero nell’importo massimo personalizzato previsto dalle tabelle milanesi nell’edizione del 2018.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la parte ricorrente, tra gli altri motivi, censurava la sentenza impugnata con particolare riguardo alla liquidazione del danno parentale a favore del coniuge sopravvissuto dolendosi che la Corte territoriale avesse riconosciuto a quest’ultimo un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale pari a quello riconosciuto alla figlia superstite, calcolandolo sulla attualità, nonostante il coniuge fosse deceduto alla data del 3/1/2014, sicché il pretium doloris avrebbe dovuto essere calcolato solo fino a quella data, e devoluto iure successionis, ai figli.

Gli Ermellini hanno ritenuto la doglianza fondata.

E’ irriducibilmente inconciliabile – hanno rilevato dal Palazzaccio – l’affermazione con cui, da un lato, si dava atto della morte del coniuge superstite della vittima alla data del 3/1/2014, e dall’altro gli si riconosceva il medesimo pretium doloris per il decesso riconosciuto ai figli superstiti ed in particolare alla figlia convivente, calcolandolo sull’attualità. “E’ evidente che alcun corretto bilanciamento è stato operato dalla Corte di merito”. Infatti, inevitabilmente, a causa del decesso del coniuge il pathos di quest’ultimo per la perdita della moglie era da ritenersi cessato. Ne conseguiva che non doveva essere quantificato un risarcimento devoluto pure iure successionis ai figli per il periodo tra il 4/1/2014 (giorno successivo alla morte del coniuge) ed il 7/12/2018 (data del deposito della impugnata sentenza).

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento del danno subito? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Liquido oleoso provoca la caduta, si al risarcimento per omessa custodia

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui