Caduta da cavallo nell’agriturismo, titolari rispondono per lesioni colpose

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caduta da cavallo

Una passeggiata a cavallo all’interno di un agriturismo si è trasformata in un grave incidente per un’ospite che, cadendo dall’animale, ha riportato lesioni personali. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale dei titolari della struttura, ritenendo che non fossero state adottate le necessarie misure di sicurezza per prevenire il rischio di caduta da cavallo, configurando così il reato di lesioni colpose (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 6 novembre 2025, n. 36062).

La caduta da cavallo nell’agriturismo

Il giudizio di appello ha confermato la responsabilità dei titolari dell’agriturismo condannandoli alla pena dì mesi uno e giorni dieci di reclusione, in quanto, il 22/8/2017, conducendo l’animale nel tragitto, per colpa derivante da negligenza, imprudenza e imperizia, nonché dalla violazione di specifiche norme di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 provocavano alla persona offesa, che cadeva da cavallo durante la pratica di attività equestre con un animale messo a disposizione dalla struttura, la frattura scomposta del bacino guaribile in giorni 82 con esiti permanenti.

Due dei tre soccombenti invocano l’intervento della Corte di Cassazione deducendo che i Giudici di appello si sarebbero limitati a reiterare le medesime argomentazioni espresse in primo grado e, conseguentemente, basando la affermazione di responsabilità penale esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, fortemente interessata all’esito del giudizio in quanto aveva proposto azione civile di risarcimento del danno.
In particolare, sia la persona offesa, che il marito, avevano affermato, nel corso dell’esame dibattimentale, che la struttura offriva agli ospiti la possibilità di escursioni a cavallo, circostanza smentita da altro teste il quale aveva invece riferito che la passeggiata a cavallo era stata organizzata dietro insistenza della persona offesa, anche se non era previsto. Proprio in ragione della forte discordanza delle deposizioni testimoniali acquisite, il Tribunale civile aveva respinto l’azione risarcitoria proposta dalla persona offesa, escludendo che fosse stata raggiunta la prova dell’esercizio di attività di maneggio e dello svolgimento di lezioni di equitazione.
La Corte d’appello, attraverso una lettura illogica delle risultanze istruttorie, avrebbe considerato dimostrata la presenza dei cavalli nella struttura ricettiva, poiché gli altri due ospiti presenti nell’agriturismo avevano escluso l’esistenza di una scuderia, riferendo solo di aver visto due cavalli liberi dentro un recinto. La Corte territoriale avrebbe omesso di verificare con il dovuto maggior rigore l’attendibilità della persona offesa.

Caduta da cavallo, condotta imprudente della persona offesa o responsabilità dell’agriturismo?

Ed ancora, deducono i soccombenti che la causa della caduta sarebbe da attribuirsi esclusivamente alla condotta della persona offesa che, pur essendo a conoscenza che il cavallo non era addomesticato, aveva insistito per fare la passeggiata sul cavallo medesimo. Pertanto, nessuna responsabilità poteva essere addebitata ai titolari della struttura ricettiva. Non essendo prevista né offerta alcuna attività equestre, non poteva essere addebitato alcunché riguardo alla mancata adozione dei dispositivi di protezione.

Tutte le censure sono infondate. Ai ricorrenti, secondo lo schema del reato omissivo colposo, è contestato di aver cagionato, per “negligenza, imprudenza e imperizia” (quindi per colpa generica) la caduta da cavallo della persona offesa con le conseguenti lesioni riportate, nella qualità – rispettivamente – di titolare della struttura agrituristica, di persona che aveva accompagnato la predetta persona offesa a fare la passeggiata equestre predisponendo la sellatura del cavallo, di persona che aveva tenuto le redini. Nella contestazione di colpa generica è dunque ricompreso il rimprovero di aver omesso tutte le cautele che, quale titolare della struttura agrituristica che aveva di fatto messo a disposizione il cavallo nonché quale accompagnatore della persona offesa, i ricorrenti avrebbero dovuto adottare e predisporre al fine di evitare l’evento in concreto verificatosi, ossia la violenta caduta della donna e le lesioni conseguenti patite.

Nel caso in esame, non vi è dubbio che la presenza dei cavalli nella struttura agrituristica e il compimento della passeggiata a cavallo, siano stati ampiamente discussi nel dibattimento e i ricorrenti hanno esercitato tutte le difese nel contradditorio processuale.

Irrilevante il fatto che la struttura agrituristica offrisse, o organizzasse, escursioni a cavallo

I Giudici di appello hanno correttamente dedotto come irrilevante il fatto che la struttura agrituristica offrisse, o organizzasse, escursioni a cavallo. È invero rilevante, ai fini dell’addebito colposo, quanto emerso dall’istruttoria, ossia che all’interno dell’agriturismo si trovassero due cavalli, custoditi all’interno di un recinto, senza la predisposizione di alcun divieto di far utilizzare agli ospiti della struttura i cavalli medesimi. Inoltre alla persona offesa è stato pertanto consentito di montare su uno dei due cavalli per fare una passeggiata equestre all’interno del territorio campestre, il tutto in assenza di dispositivi di protezione (casco e attrezzatura idonea ad andare a cavallo) e senza l’adozione delle cautele necessarie ad evitare l’infortunio di fatto occorso.

Ciò posto, è allineata ai canoni della logica, la considerazione per cui il racconto della persona offesa risulta pienamente credibile, alla luce della assoluta linearità della deposizione e dei precisi riscontri testé riportati, vieppiù se si consideri che le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste alla base della dichiarazione della responsabilità dell’imputato anche da sole e in assenza di riscontri.

Il comportamento della persona lesa non ha interrotto la catena causale

In particolare, la persona offesa aveva dichiarato che ella stessa aveva richiesto di poter montare il cavallo per fare una passeggiata all’interno delle campagne. Che all’interno di un recinto, nella proprietà della struttura agrituristica, si trovavano due cavalli; che le era stato consentito di fare la passeggiata e uno dei tre imputati. aveva provveduto a sellare il cavallo e la aveva condotta legando una corda intorno al collo del cavallo e conducendolo con sé, fin quando l’animale la aveva violentemente scaraventata sul terreno.

Ora, posto che la volontà della danneggiata di fare la passeggiata equestre non era certamente idonea a provocare la catena causale dell’evento verificatosi, è configurabile l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando una causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. Nel caso in esame è da escludersi che vi sia stato un evento eccezionale che ha interrotto la catena causale attivatasi.

Avv. Emanuela Foligno

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