Caduta sulle scale condominiali per la presenza di acqua (Tribunale Napoli, sez. VIII, dep. 31/01/2023, n.1039).

Caduta sulle scale condominiali a causa della presenza di acqua e conseguenti lesioni.

La danneggiata agisce in giudizio nei confronti del condominio onde ottenere il ristoro dei danni patiti a causa della caduta sulle scale condominiali.

La donna deduce che, mentre percorreva la prima rampa di scale del 2° piano, rovinava al suolo a causa della presenza di acqua, riportando lesioni.

La domanda viene considerata infondata.

Il Tribunale osserva che nella responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale e, cioè, quel fattore esterno  che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.

L’art. 2051 c.c., difatti, prevede una responsabilità oggettiva, integrata da 2 presupposti: da un lato, l’esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode, dall’altro, la circostanza che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno. Ciò significa che l’evento dannoso deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla cosa, oppure dall’insorgere nella stessa di un agente dannoso. In definitiva, la responsabilità di cui si discute, postula una presunzione di colpa in capo al custode.

Calando tali principi all’evento lesivo lamentato dalla danneggiata, risulta dalle prove testimoniali espletata sia la caduta sulle scale condominiali, sia la presenza di acqua sulle stesse. Tuttavia, secondo il Tribunale, la prova testimoniale non consente di ritenere provato il nesso di causalità.

Pacifica la presenza di acqua, secondo il Giudice, non si può escludere la conoscenza, o conoscibilità, della situazione potenzialmente pericoloso da parte della danneggiata e, dunque, l’evitabilità dell’evento lesivo occorso con l’uso dell’ordinaria diligenza.  La caduta è avvenuta in una giornata di pioggia e le finestre posizionate sulle rampe delle scale erano aperte. Ciò significa che la danneggiata avrebbe dovuto percepire, o prevedere, la presenza di acqua.

Per tali ragioni, l’evento viene imputato al caso fortuito, consistente nella colpa del danneggiato che, con un comportamento prudente, avrebbe potuto evitare la caduta.

Infatti, osserva il Giudice “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’uso della normale diligenza, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.

La domanda di risarcimento avanzata dalla donna viene respinta.

Avv. Emanuela Foligno

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