In caso di sinistro stradale il preventivo dei danni subiti dal veicolo, se non viene contestato nel dettaglio ed appare congruo, è idoneo a quantificare il danno materiale

La vicenda, trattata dal Tribunale di Latina in funzione di Giudice d’Appello (Trib. Latina, sez. II, sentenza n. 1721 del 21 settembre 2020), trae origine da un sinistro stradale ove il veicolo responsabile risultava sprovvisto di copertura assicurativa.

Il Tribunale considera l’appello parzialmente fondato.

L’appello censura la decisione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non provata la carenza di copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro a cui è seguita la dichiarazione di  carenza di legittimazione passiva della Generali Assicurazioni nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

La dichiarazione circa la carenza di copertura assicurativa proveniente dalla Fondiaria SAI (ex assicuratrice del veicolo), di per sé non è sufficiente ai fini della dimostrazione della carenza di copertura con altre compagnie.

Ad ogni modo, il verbale di intervento redatto dalle autorità intervenute contestava al veicolo responsabile l’infrazione di cui all’art. 193, comma 2, del CDS, ovverosia la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria.

La sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Generali Assicurazioni spa, è errata.

Riguardo la dinamica del sinistro viene ritenuta sussistente, considerato tutto il materiale in atti, una concorrente responsabilità tra i conducenti dei veicoli.

Nello specifico, l’autocarro giunto all’incrocio, ometteva di dare la precedenza all’automobile proveniente dalla sua destra e collideva sulla portiera posteriore lato dx, proiettando il veicolo sul palo del semaforo.

Per contro, non vi è la prova che il proprietario del veicolo abbia conformato la propria condotta di guida alla massima prudenza come prescritto dall’art. 145 CDS, tenuto conto che al momento dei fatti il fondo stradale era bagnato ed erano in atto precipitazioni.

Il Tribunale ritiene, dunque, applicabile la presunzione di corresponsabilità in pari misura nella causazione del sinistro.

Sulla quantificazione del danno il Tribunale osserva che in giudizio è stato prodotto il preventivo di riparazione dei danni dell’automobile.

Per contro, la Compagnia assicuratrice si è limitata ad una contestazione generica, senza specificare le ragioni per le quali fosse ritenuto eccessivo l’ammontare delle riparazioni, né è stato fatto riferimento a quali delle riparazioni elencate fosse stato indicato un prezzo non congruo.

Per tali ragioni, in assenza di specificità della contestazione, il Tribunale ritiene non contestato  il preventivo di riparazione, che comunque appare congruo.

Pertanto, ridotta l’entità del danno ai sensi dell’art. 2054, secondo comma, c.c. nella misura del 50%, l’importo dovuto da parte della Generali Italia Assicurazioni, quale Compagnia designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, è pari ad euro 3.602,60.

Avv. Emanuela Foligno

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