Il contribuente deve poter controllare la correttezza del calcolo degli interessi applicati nella cartella di pagamento senza dover effettuare la ricostruzione giuridica del metodo che l’ufficio ha applicato

Nel notificare una cartella di pagamento al contribuente l’Agenzia delle Entrate non può omettere di indicare i criteri adottati per il calcolo degli interessi dovuti. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17765/2018.

Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato dalle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sezione di Lecce. Questa aveva ritenuto nulla una cartella di pagamento per Irpef e altro rilevando la mancata indicazione nella stessa dei criteri applicati per il calcolo degli interessi maturati. Il documento, infatti, conteneva solo la cifra globale degli interessi, senza l’indicazione del procedimento di calcolo e delle aliquote prese a base delle singole annualità.

Nell’impugnare la decisione, l’Agenzia evidenziava che non sarebbe stata necessaria l’indicazione in cartella delle modalità di calcolo degli interessi.

Queste, infatti, sarebbero contemplate dalla legge e conoscibili in quanto determinate con provvedimento generale.

Di diverso avviso i Giudici del Palazzaccio, secondo i quali il contribuente deve avere la possibilità di controllare la correttezza del calcolo degli interessi applicati. Il tutto senza essere costretto a effettuare la ricostruzione giuridica del metodo che l’ufficio ha applicato.

“In tema di riscossione delle imposte sul reddito – precisa la Cassazione – la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata”. Non rileva che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato. “Il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, tanto più che alle cartelle di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della L n. 212 del 2002 deve allegarsi la sentenza”. Da qui il rigetto del ricorso.

 

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