Comune e società concessionaria della gestione dei rifiuti urbani dovranno risarcire i danni subiti da un motociclista, caduto a causa di un cassonetto mal posizionato sulla via pubblica

La Cassazione ha, tuttavia, confermato il concorso di colpa al 50% di quest’ultimo che comunque sarà risarcito della somma di 313mila euro per il danno morale e 46mila euro per il danno patrimoniale

La vicenda

L’esponente dichiarava che una sera di luglio del 1997 vero le ore 23, mentre era a bordo del suo motoveicolo percorreva una via del Comune di Nuoro e, incrociando un altro veicolo, proveniente dal senso opposto di marcia, si era accostato in prossimità del margine destro della carreggiata, urtando la spalla e il braccio destri contro un cassonetto per la raccolta dei rifiuti ivi situato, senza la prescritta segnaletica orizzontale, in posizione obliqua sulla striscia di margine della carreggiata e sporgente non meno di 40-50 cm sulla corsia di marcia da lui percorsa.

In conseguenza dell’urto, il motociclista perdeva il controllo del mezzo, cosicché rovinava a terra, riportando lesioni gravissime.

In giudizio si era costituito il Comune quale ente proprietario della strada, responsabile della sua sicurezza, manutenzione e custodia, nonché titolare delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani, e la società concessionaria del relativo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, avente, parimenti, la disponibilità diretta e la custodia dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Entrambi eccepivano l’assenza di responsabilità a loro carico.

A detta del Comune, l’unico soggetto responsabile era la società concessionaria, anche in forza del contratto di appalto, il quale espressamente prevedeva : «L’impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo complesso ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrice».

Ebbene, in primo grado, il Tribunale di Nuoro rigettò la domanda proposta nei confronti del Comune di Nuoro e condannò la società appaltatrice al risarcimento dei danni patiti dall’attore per la somma complessiva di euro 367.519,00 per il danno biologico ed euro 122.506,33 per il danno morale.

“Il posizionamento irregolare del cassonetto in questione – si legge in sentenza – è da addebitarsi esclusivamente al personale dipendente della società appaltatrice del servizio pubblico, che di tale fatto rispondeva ai sensi del contratto di appalto; nessuna responsabilità poteva, invece, essere ravvisata nei confronti del Comune ex art. 2051 cod. civ., non potendosi ritenere che avesse la custodia del cassonetto e neppure ex art. 2043 cod. civ. , atteso che era previsto che il cassonetto dovesse essere posizionato in uno spazio sterrato apposito, oltre la sede stradale, per cui la sua presenza non doveva essere segnalata ex art. 68 reg. CdS; neppure era concretamente concepibile una vigilanza del personale del Comune sul posizionamento dei cassonetti; e nessun concorso di colpa, per eccesso di velocità, poteva essere ascritto al danneggiato, essendo risultato che i danni fisici lamentati erano compatibili con il tipo di urto.

In appello la decisione veniva parzialmente riformata.

Ed invero, la Corte d’appello di Cagliari, dichiarò che il sinistro in questione era avvenuto per responsabilità concorrente, ex art. 2043 cod. civ., del Comune di Nuoro e della società convenuta per il 50% e per il restante 50% per colpa del danneggiato a cui fu riconosciuta la somma di 313 mila euro per danno morale e 46 mila euro per il danno patrimoniale.

Sulla vicenda si è infine pronunciata la Corte di Cassazione che ha confermato la decisione impugnata “dovendosi ritenere, sulla base di quanto accertato in fatto dai giudici del merito e alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sussistente la responsabilità non ex art. 2043 cod. civ. bensì ex all’art. 2051 cod. civ., sia della società controricorrente, appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e proprietaria e custode dei cassonetti, sia del Comune, ente proprietario e custode della strada, il quale ha contravvenuto peraltro alle norme del codice della strada (art. 14 e 25) e del relativo regolamento (art. 68).

Quanto al concorso di colpa del danneggiato, trattandosi di valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, non è stata vagliata dai giudici della Suprema Corte.

La redazione giuridica

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