I limiti all’estensione tardiva della chiamata in causa di un terzo, da parte del convenuto, per un sinistro stradale

La Cassazione, nella sentenza n. 11103/2020 si è pronunciata circa la possibilità della chiamata di terzo in garanzia impropria o in manleva. Gli Ermellini hanno ricordato che “la presunzione di estensione ‘automatica’ della domanda nei confronti del terzo opera soltanto quando ricorra il presupposto della chiamata in causa del terzo con indicazione di esclusiva o concorrente responsabilità, ma non anche nel caso in cui [come nel caso in esame] la chiamata sia stata svolta solo a titolo di garanzia impropria o di regresso, ossia allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come ‘causa petendi’”.

La Suprema Corte si è altresì espressa circa la perdita del contributo economico che la donna deceduta avrebbe potuto continuare a dare al suo nucleo familiare; a tal proposito ha affermato che “dall’esame dell’atto di citazione non emerge alcuna indicazione della specifica tipologia della voce di danno patrimoniale concernente il mancato futuro apporto ai bisogni della famiglia”.

Il fatto cui le precedenti osservazioni della Suprema Corte ineriscono è il seguente: il marito e i figli di una donna deceduta in occasione un sinistro stradale citavano in giudizio il presunto responsabile e la relativa assicurazione, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale per la completa distruzione dell’automobile e in generale, i “danni non patrimoniali” dovuti in conseguenza alla morte della donna.

Il convenuto effettuava una chiamata in causa, a titolo di manleva o comunque di regresso ex art. 2055, comma 2, c.c., di un terzo, e della sua compagnia assicurativa.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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