Respinto il ricorso di un automobilista ritenuto responsabile della morte di tre ciclisti investiti mentre, alla guida di un’automobile in stato di ebbrezza e a velocità elevata, percorreva una strada provinciale all’altezza di un centro abitato

Con la sentenza n.6575/2020 la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un automobilista finito a giudizio perché, con colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza, alla guida di un’automobile su una strada provinciale, aveva determinato la morte di tre ciclisti, che procedevano regolarmente alla guida delle loro biciclette.

L’evento, in base a quanto appurato in sede di merito, si era determinato a causa della esclusiva condotta di guida dell’imputato, il quale, in un tratto stradale con velocità massima consentita di 30 km/h procedeva alla velocità di 137 km/h e conduceva il veicolo in stato di ebbrezza da abuso di alcool.

Nel ricorrere davanti alla Suprema Corte, l’uomo lamentava che i giudici di secondo grado avessero ritenuto raggiunta la prova della sua penale responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese dai carabinieri e sulle valutazioni espresse dal consulente tecnico non ritenendo, invece, attendibile, la tesi difensiva volta a dimostrare la sua totale estraneità rispetto alla condotta incriminata.

L’impalcatura motivazionale della sentenza era costituita – a suo dire – da una piattaforma probatoria che non consentiva, ad avviso del ricorrente di addivenire alla affermazione della sua penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

In particolare, dalle dichiarazioni rese dagli agenti intervenuti sul luogo dell’accaduto, era emerso che al momento dell’incidente, la strada non era illuminata e che le tre bici erano vecchie e non munite di appositi catarifrangenti, ovvero dei riflettori di luce, indispensabili onde consentire agli automobilisti l’individuazione e/o il riconoscimento dei velocipedi in movimento, soprattutto nei tratti di strada privi di illuminazione, come quella nel caso di specie.

La Corte partenopea, invece, non aveva detto nulla in relazione alla imprudenza delle vittime rispetto alla totale assenza di riflettori di luce sulle bici che avrebbero certamente consentito all’imputato di notare i ciclisti investiti evitando così l’impatto.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto infondati i motivi del ricorso, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova non consentita in sede di legittimità.

La Corte territoriale aveva già evidenziato come nel caso di specie, il ricorrente si fosse posto alla guida dell’autovettura, in conclamate condizioni di ebbrezza alcolica, percorrendo una strada priva di illuminazione, attigua ad un centro abitato, in orario notturno. Tutte circostanze che gli imponevano di mantenere una velocità adeguatamente prudenziale. La velocità elevata stimata dal CTU, assieme all’annebbiamento dei sensi dovuto all’ebbrezza alcolica, come dimostrato dall’assenza di tracce di frenata, aveva fatto sì che l’automobilista si avvedesse delle vittime solo al momento dell’impatto con le stesse.

A nulla rilevava, sul punto, l’assenza di catarinfrangenti dei velocipedi, circostanza non determinante sull’efficienza causale del sinistro, né sulla colpevolezza, in quanto la presenza di centri abitati rendeva del tutto prevedibile la presenza, se non di ciclisti, di pedoni.

La redazione giuridica

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