La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sugli obblighi motivazionali del giudice d’appello che, con un ribaltamento della condanna, riforma in senso assolutorio la sentenza di primo grado, con particolare riferimento ai casi di colpa medica fondati su perizie tecnico-scientifiche. L’omessa confutazione delle valutazioni del perito d’ufficio, a favore di quelle dei consulenti di parte, inficia la sentenza (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 16 maggio 2026, n. 17653).
Il caso: decesso in reparto psichiatrico e concause farmacologiche
La vicenda processuale trae origine dal decesso di un paziente trentenne, affetto da psicosi schizofrenica, obesità, tabagismo e apnee notturne (OSAS), ricoverato in regime di TSO presso un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Il giovane perdeva la vita a causa di un arresto cardio-respiratorio insorto dopo la somministrazione di una…





