Benché il condomino non abbia agito in violazione del regolamento, via la canna fumaria se lesiva del decoro architettonico

Se un condomino agisce in violazione del regolamento di condominio, realizzando opere abusive e non autorizzate, ogni altro singolo condomino può agire al fine di tutelare il decoro architettonico dell’edificio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17965/2020. Un condominio aveva adito il tribunale per far sì che le delibere assembleari con le quali era stata autorizzata l’apposizione di una canna fumaria da parte della pizzeria sottostante venissero annullate.

Si costituivano in giudizio i proprietari dell’appartamento situato sopra la pizzeria chiedendo che la canna fumaria venisse rimossa. Il tribunale dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la pizzeria alla rimozione della canna fumaria.

Successivamente la Corte d’appello territoriale accoglieva l’appello dei proprietari della pizzeria i quali assumevano che nel regolamento del condominio nessun divieto fosse previsto in merito all’eventuale apposizione di canne fumarie; riteneva altresì la corte che il decoro architettonico del palazzo fosse rimasto integro e che stante l’assenza di cattivi odori o fumo non fosse necessaria la rimozione della canna fumaria.

I condomini adivano dunque la Corte di Cassazione.

Il Supremo Collegio appoggiava la decisione della Corte territoriale, ma solo parzialmente dicendo: “Ha ragione la Corte d’appello di Roma a richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno – quest’ultimo – che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito (e risulta compiuta alla pagina 4 della sentenza impugnata, avendo riguardo a dimensioni, consistenza e tipologia del manufatto), rimanendo insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 11/05/2011, n. 10350; Cass. Sez. 2, 10/05/2004, n. 8852; Cass. Sez. 2, 16/05/2000, n. 6341)”.

I giudici di legittimità accoglievano il ricorso e rinviava alla Corte d’Appello di Roma.

                                               Avv. Claudia Poscia

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