Negato l’indennizzo Inail a un lavoratore in quanto le artralgie da contusione al polso destro costituivano esiti di pregresse patologie non professionali a carico del medesimo distretto anatomico
Nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 22872/2021 pronunciandosi sul ricorso di un cittadino che si era visto rigettare, in sede di merito, la domanda volta alla condanna dell’Inail al riconoscimento del diritto all’indennizzo in conto capitale nella misura del 10% e di un periodo di indennità temporanea assoluta superiore a quello già riconosciuto dall’INAIL in dipendenza degli esiti di un infortunio occorsogli il 6 aprile 2009. Ad avviso della Corte d’appello, dagli esiti della consulenza tecnica espletata in quel grado era emersa l’insussistenza del nesso causale tra le patologie lamentate e l’infortunio lavorativo in oggetto dal momento che le artralgie da contusione al polso destro costituivano esiti di pregresse patologia non professionali a carico del medesimo distretto anatomico, già operato per sezione del tendini flessori del 1°, 2° e 3° del nervo radiale e del flessore palmare; peraltro, andava dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo d’appello con il quale era stato impugnato il rigetto da parte del primo giudice del capo di domanda relativo alla maggior durata dell’indennità temporanea assoluta.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente si doleva del fatto che la sentenza impugnata avesse aderito acriticamente alle conclusioni della c.t.u. redatta in grado d’appello, con ciò violando le disposizioni del tu. n. 1124/1965 in quanto le conseguenze invalidanti permanenti del trauma contusivo al polso destro subito per l’infortunio sul lavoro del 6.4.2009 avrebbero dovuto essere considerate causa o concausa, aggravata o aggravante, nella misura del 10% o comunque del 6% almeno, della minore capacità di lavoro di cui il ricorrente era già affetto per la preesistente sua patologia interessante lo stesso polso destro.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il motivo del ricorso.
Per la Cassazione la sentenza impugnata non aveva violato le disposizioni richiamate dal ricorrente giacché aveva accertato che dall’infortunio del 6 aprile 2009 non erano derivate al polso destro del ricorrente, postumi ulteriori rispetto a quelli sofferti per pregresse proprie patologie; la Corte d’appello, uniformandosi alle conclusioni del CTU, aveva affermato che le artralgie da contusione al polso destro costituivano esiti di pregresse patologie non professionali a carico del medesimo distretto anatomico, già operato per sezione del tendini flessori del 1°, 2° e 3° del nervo radiale e del flessore palmare e che il trauma contusivo denunciato fosse del tutto ascrivibile al contesto patologico preesistente; il richiamo all’art. 41 c.p. effettuato dal ricorrente, secondo cui andava riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che avesse contribuito alla produzione dell’evento salvo il limite derivante dall’intervento di un fattore esterno all’attività lavorativa che fosse di per sé sufficiente a produrre l’infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni, non trovava applicazione né era pertinente alla fattispecie in esame stante l’affermata preesistenza delle pregresse patologie a carico dello stesso distretto anatomico, già operato ed avendo l’infortunio del 6 aprile 2009 determinato soltanto la sintomatologia risoltasi durante il periodo di inabilità temporanea riconosciuta e, dunque, un effetto diverso da quello denunciato dal lavoratore.
Le censure formulate dal ricorrente si traducevano in una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte senza evidenziare lacune negli accertamenti svolti o eventuali affermazioni illogiche o scientificamente errate.
La redazione giuridica
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