Il nesso causale tra vaccini e malattia può essere provata solo da segnali gravi. Lo stabilisce la Corte di giustizia dell’Unione europea

La Corte UE nella sentenza  che ha coinvolto un cittadino francese, ammalatosi di sclerosi multipla, e Sanofi Pasteur, azienda produttrice di un vaccino contro l’epatite B ha ribadito la necessità di un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti per stabilire il nesso di causalità tra il difetto di un vaccino e l’insorgenza della malattia.
La prossimità temporale tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza di una malattia per esempio, oltre all’assenza di precedenti medici personali e familiari della persona vaccinata e l’esistenza casi repertoriati con situazione analoga  possono eventualmente rappresentare indizi sufficienti a formare una simile prova.
Tra la fine del 1998 e i primi mesi dell’anno successivo al signor W. Era stato somministrato un vaccino contro l’epatite B. nell’estate del ’99 aveva già iniziato a manifestare i segni della malattia conclamata poi nella diagnosi di sclerosi multipla nel novembre di quell’anno. Iniziata l’azione giudiziaria contro la Sanofi Pasteur per il risarcimento del danno, il signor W. È morto nel 2011.
Dopo il rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea da parte della Cassazione francese, per i giudici comunitari  “in mancanza di consenso scientifico, il difetto di un vaccino e il nesso di causalità tra il medesimo e una malattia possono essere provati con un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti” e spetta al danneggiato provare il danno, il difetto e il nesso di causalità secondo quanto stabilito dalla direttiva comunitaria sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
La Corte di Cassazione francese ha chiesto se il giudice possa basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti per verificare il difetto del vaccino e il nesso di causalità tra il vaccino e la malattia. Si fa dunque riferimento alle ottime condizioni di salute di W. e alla mancanza di precedenti familiari oltre che il tempo intercorso fra la vaccinazione e la comparsa della malattia.
La Corte considera dunque compatibile alla direttiva un regime probatorio che consente di stabilire anche senza prove inconfutabili l’esistenza di un nesso di causalità fra il difetto di un vaccino e una malattia sulla base di un complesso di indizi gravi.
Precisa tuttavia la Corte che i giudici nazionali devono assicurarsi che gli indizi prodotti siano idonei a stabilire il nesso e ricordano che non è consentito né al legislatore nazionale né ai giudici nazionali istituire un metodo di prova per presunzioni.
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