Il danno causato dalla chiusura d’uno sportello di un veicolo fermo è da considerare danno causato dalla circolazione dello stesso

La vicenda

Con atto di citazione l’attore aveva convenuto in giudizio la propria compagnia assicurativa onde sentirsi rimborsata la somma di 14.050,00 euro, oltre accessori. A sostegno della pretesa, l’attore asseriva di aver risarcito un uomo per il danno da lesione da questi sofferto in conseguenza del colpo infertogli al braccio con lo sportello del proprio automezzo durante la disattenta azione di chiusura dello stesso. Riferiva, inoltre, di essersi infruttuosamente rivolto alla Compagnia assicurativa convenuta e di aver deciso perciò, di proporre l’azione recuperatoria della somma corrisposta al danneggiato, in virtù della sentenza tra essi intercorsa e passata in giudicato.

In primo grado il Tribunale di Perugia si pronunciava negativamente; seguiva il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia (sentenza n. 177/2020) che ha accolto l’atto di gravame del ricorrente per le ragioni che seguono.

Attualmente, in ambito di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ed il controllo dell’obbligo di assicurazione è in vigore la direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La nozione di circolazione di veicoli

Nell’ipotesi di veicolo danneggiante fermo si tratta di stabilire se rientri nella nozione di “circolazione dei veicoli” il danno provocato dall’apertura/chiusura della portiera di un’auto posteggiata. In primis, la Corte di Giustizia ricorda come il concetto di circolazione, a cui allude la direttiva, rientra nel diritto dell’Unione e va interpretato in considerazione del contesto della disposizione, della finalità della normativa ed in conformità alla giurisprudenza della Corte. La ratio della disciplina comunitaria in materia di responsabilità civile automobilistica è duplice:

  • da un lato intende assicurare la libera circolazione dei veicoli che stazionano nel territorio dell’Unione e delle persone che si trovano a bordo;
  • dall’altro vuole tutelare le vittime degli incidenti causati da tali veicoli, di talchè possano beneficiare del medesimo trattamento indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui si è verificato il sinistro.

La normativa Europea

In particolare, l’evoluzione normativa Europea dimostra il crescente interesse alla tutela delle vittime dei sinistri stradali, così come la giurisprudenza formatasi in materia (sent. Vnuk C-162/13; sent. Rodrigues De Andrade C-514/16).

In virtù di quanto detto, la Corte ritiene che la nozione di circolazione di veicoli, di cui alla direttiva, comprenda qualsiasi uso del mezzo che sia conforme al suo utilizzo abituale e non includa soltanto la circolazione sulla pubblica via. Del resto, i veicoli sono destinati a servire come strumenti di trasporto, pertanto rientra nella nozione di cui sopra qualunque utilizzo dell’auto come mezzo di locomozione. Nella fattispecie concreta, aprire e chiudere la portiera della macchina costituisce un uso conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto; infatti, l’azione di aprire/chiudere lo sportello consente che le persone salgano e scendano, o permette il carico e lo scarico di beni. La circostanza che al momento del sinistro il veicolo fosse fermo risulta del tutto ininfluente; infatti, l’uso del veicolo rientrava comunque nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di circolazione dei veicoli di cui alla direttiva.

L’orientamento offerto in sede comunitaria è stato reiteratamente fatto proprio dalla giurisprudenza nazionale laddove si afferma che la pericolosità della circolazione stradale si realizza anche in occasione di fermate o soste, poichè sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, in quanto i mezzi, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri, ingombrando necessariamente la sede stradale con la conseguenza che, anche in tali contingenze, non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall’obbligo di assicurare l’incolumità dei terzi. Ne consegue che, per l’operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o su area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative. Risulta, invece, indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.

Interrogata sul tema, la Suprema Corte, ha ribadito il principio, secondo cui il danno causato dalla chiusura d’uno sportello d’un veicolo fermo è da considerare danno causato dalla circolazione dello stesso (Cassazione n.12284/2004).

Nel silenzio totale della legge, spiega la Corte, non può ammettersi che per “movimento del veicolo” debba intendersi solo quello orizzontale dell’intero veicolo. Dal punto di vista della fisica è “movimento” sia lo spostamento del mezzo nel suo complesso, sia lo spostamento delle sue parti. Ciò significa che il danno all’assicurazione può essere richiesto anche se l’auto è ferma, parcheggiata ad esempio su strada, posizione che è collegata al fatto della sua stessa circolazione.

Ebbene, nella fattispecie in commento, dall’esame delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado era emerso che il veicolo del ricorrente al momento del sinistro fosse fermo nel piazzale antistante l’autofficina del danneggiato. Tanto era stato confermato anche dalla documentazione fotografica allegata al giudizio.

Le ipotesi in cui l’assicurazione risponde

La Corte d’Appello di Perugia, al riguardo, ha ribadito che sono tre le ipotesi per le quali l’assicurazione deve rispondere coprendo i danni e riguardano sia l’aspetto statico-logistico sia quello operativo-funzionale. I fattori che possono originare sinistri e rendono operativa la polizza sono:

  • l’ingombro che l’auto può causare nelle strade in cui circolano gli automezzi;
  • le manovre dell’auto per la fermata o la partenza;
  • qualsiasi operazione tipica del mezzo (apertura e chiusura di sportelli);

Viene quindi considerato rilevante, ai fini del risarcimento assicurativo, sia il fatto che l’auto si trovi in una strada di uso pubblico (anche se è in sosta) sia le eventuali funzioni esplicate al momento in cui si verifica il sinistro, comprese la chiusura e l’apertura delle portiere e tutti gli atti inerenti alla messa in moto o alla fermata del veicolo. L’RCA auto è chiamata a risarcire il danno dovuto al sinistro anche se l’incidente avviene in aree di posteggio, purchè queste siano aperte al traffico come quelle di un supermercato o di un cinema e non in un’area privata.

La decisione

Tanto premesso, in riforma della sentenza impugnata, la Corte d’Appello del capoluogo umbro ha accolto la domanda attorea e condannato la compagnia assicurativa a rimborsare al ricorrente la somma di 14.050,00 euro, oltre interessi e refusione delle spese di lite.

Avv. Sabrina Caporale

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