Danno da riparazione del veicolo e carenza di titolarità

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La vicenda riguarda un sinistro stradale di un furgone acquisito con patto di riservato dominio. La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal Giudice se risultante dagli atti di causa (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 1 aprile 2025, n. 8625).

Il caso

L’utilizzatore del veicolo conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Messina, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., B.A., la Zurich Insurance, la ATM Azienda Trasporti Messina, la BBM Bo. S.r.l. e L.C.A. e L.C.G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente stradale.

Nell’occasione, mentre si trovava all’interno del furgone adibito a negozio ambulante, acquisito, come detto, con patto di riservato dominio, era stato investito dall’autobus dell’ATM (assicurato con la compagnia Zurich) che, percorrendo la strada, aveva sterzato verso la banchina provocando danni al furgone e lesioni all’attore.

Si costituiva il conducente dell’autobus contestando la propria responsabilità e deducendo di avere posto in essere la manovra per evitare l’autovettura Alfa Romeo di L.C.A., condotta da L.C.G. ed assicurata con Winterthur. Tale auto si era immessa nella direttrice di marcia dell’autobus.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale dichiarava la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli Autobus ATM, Alfa Romeo 33 di proprietà di L.C.A. e di F.S. nella causazione del sinistro. Quindi condannava in solido la Winthertur Ass.ni, L.C.A. e L.C.G. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell’attore. Condannava in solido la Zurich lnsurance, ATM Azienda trasporti Messina e B.A. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell’attore.

Avverso tale decisione proponeva appello F.S. Con sentenza del 4 luglio 2022 la Corte di Appello di Messina rigettava l’appello principale e quello incidentale provvedendo sulle spese, che poneva a carico dell’appellante ed in favore di Winterthur Ass.ni S.p.A., Zurich Insurance Plc, Atm Azienda Trasporti Messina e per quest’ultima in favore del suo procuratore costituito antistatario.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione sempre il signor F.S. deducendo la mancata applicazione dei principi di contestazione dei fatti primari e costitutivi della domanda. In sostanza, secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe acquisito al procedimento prove decisive, e perché abbia acquisito un elemento di prova ostativo al riconoscimento del diritto in capo all’attore, non dalle allegazioni e documentazioni fornite dalle parti ma dalla CTU.

La Cassazione respinge le censure perché non sono fondate.

Ebbene, secondo il Giudice di secondo grado “seppure è vero che è principio pacifico nella giurisprudenza della S.C. che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e dal danneggiamento di questa possa risentire pregiudizio del suo patrimonio, ciò però non basta, perché occorre anche che il soggetto non proprietario, che si trovi nella detenzione o nel possesso del bene danneggiato, fornisca la prova del titolo che lo obblighi a tenere indenne il proprietario del veicolo”.

Il diritto di risarcimento e la carenza di titolarità

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal Giudice se risultante dagli atti di causa.

Nel caso di specie la prova della carenza di titolarità in capo all’attore è emersa pacificamente in primo grado all’esito della CTU e la questione è stata sollevata dalle parti in comparsa conclusionale. Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio.

Come correttamente rilevato dalla Corte siciliana, la parte attrice era tenuta a provare i fatti costitutivi della propria domanda. La decisione impugnata evidenzia che dagli atti del giudizio non è risultato né che l’originario attore fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi del sinistro stradale né, tantomeno, di avere fornito la prova di un titolo in base al quale l’obbligazione risarcitoria era stata adempiuta, attraverso la riparazione del veicolo.
Ha peraltro affermato: “la dichiarazione resa dalla BBM di non opporsi alla liquidazione del danno in favore del F. – a condizione però che quest’ultimo onerasse gli impegni contrattuali anche per il futuro – può valutarsi in termini di meccanica e generalizzata conformazione al principio di non contestazione, avendo anzi detta appellata, espressamente escluso detta titolarità in capo all’appellate”.

L’accertamento della titolarità del diritto

Pacifico, quindi, l’accertamento in fatto sulla titolarità del diritto compiuto dal Giudice di merito, parte ricorrente ha prospettato alla S.C. una diversa ricostruzione in fatto chiedendo un sindacato che è inibito.

Sulla “mera detenzione del veicolo”, la Corte territoriale ha chiarito che seppur legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo, in tal caso, però, è necessario dare la prova di aver sostenuto l’onere della riparazione o, comunque, di essere titolare di una situazione di possesso giuridicamente rilevante, onere quest’ultimo non adempiuto.

Nello specifico, come già detto sopra, secondo il Giudice di secondo grado, dagli atti del giudizio non è risultato né che l’originario attore fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi del sinistro stradale né, tantomeno, di avere fornito la prova di un titolo in base al quale l’obbligazione risarcitoria era stata adempiuta, attraverso la riparazione del veicolo.

In sostanza, le risultanze processuali non dimostrerebbero la sussistenza di un titolo idoneo fra quelli sopra indicati.

Conclusivamente, la Corte di Appello ha correttamente rilevato che in base alle emergenze istruttorie l’assenza di titolarità del diritto azionato, preclude all’appellante la possibilità di richiedere, ai sensi dell’art. 2058 c.c., un risarcimento anche solo per equivalente, cioè attraverso il pagamento di una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene leso.

Il ricorso viene, pertanto, rigettato in toto.

Avv. Emanuela Foligno

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