Respinto il ricorso del Ministero della Salute che contestava l’assenza di prova di un danno epatico funzionale e quindi dell’idoneità delle lesioni ad incidere sulla capacità di produzione del reddito

Con 10604/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso del Ministero della Salute contro la decisione con cui i Giudici del merito avevano condannato l’Ente a corrispondere a un cittadino l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 ritenendo dimostrato il nesso causale tra le trasfusioni a cui l’uomo fu sottoposto nel febbraio 1973 e l’infermità dal medesimo contratta, ascrivibile alla VIII categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 834 del 2001. Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’Amministrazione ricorrente deduceva che la sentenza impugnata che non avrebbe esaminato le censure avanzate col ricorso in appello, sull’assenza di prova di un danno epatico funzionale e quindi sulla inidoneità delle lesioni, pur permanenti dell’integrità psico-fisica ma quiescenti, ad incidere sulla capacità di produzione del reddito; la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere non contestate dal Ministero le conclusioni della consulenza medico legale svolta in primo grado ed avrebbe, inoltre, adottato una motivazione apparente, priva di argomentazioni atte a dare conto del decisum, in adesione alla c.t.u.

Il Ministero, inoltre, contestava alla Corte d’appello di non aver esaminato le eccezioni formulate, sia in primo grado e sia col ricorso in appello, al fine di contestare le conclusioni del c.t.u., con richiamo ai principi in tema di “epatite silente”; il Ministero ha allegato di avere, col ricorso in appello, denunciato la violazione degli artt. 1, comma 3, e 4, comma 4, della legge n. 210 del 1992, nonché della tabella A, allegata al D.P.R. 834 del 2001, per l’inesistenza del diritto all’indennizzo data l’assenza di un danno epatico funzionale, idoneo ad incidere sulla produzione di reddito.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte.

La sentenza d’appello, infatti, aveva fatto proprie, al pari del Tribunale, le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado ed aveva rilevato come la valutazione medico legale non risultasse “contrastata da validi elementi di argomentazione acquisiti al processo, ivi comprese le contestazioni assai genericamente mosse dal Ministero a siffatte risultanze all’udienza del 19.9.2017”.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Cassazione ha evidenziato come la Corte di merito, nel fare proprie le valutazioni e conclusioni della consulenza medico legale, basata su una “esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso”, avesse ritenuto mancanti nel processo elementi di giudizio ed argomentazioni idonei ad inficiare il condivisibile esito della c.t.u.; in tale apprezzamento i giudici di appello avevano evidentemente tenuto conto non solo delle generiche osservazioni mosse dal Ministero in primo grado, ma del complessivo quadro probatorio e degli argomenti specificamente esposti dalle parti (conclusioni del c.t.u. “non contrastate da validi elementi di argomentazione acquisiti al processo”).

La redazione giuridica

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