Il danno biologico ricomprende in sé tutti i danni non patrimoniali alla persona, salvo la necessità di adeguata personalizzazione del caso concreto

La vicenda

L’esponente dichiarava di essere stata vittima di un incidente stradale, a seguito del qual riportava gravi lesioni fisiche. Veniva infatti ricoverata d’urgenza presso il Policlinico Gemelli e sottoposta a un intervento chirurgico di artrodesi cervicale posteriore.

Dalle lesioni patite erano residuati postumi permanenti nella misura del 42% (danno ortopedico, psichico ed estetico) e una incapacità temporanea totale per giorni 60 e parziale al 50% per altri 60 giorni.

Il sinistro aveva, inoltre, comportato uno stravolgimento delle sue abitudini di vita e l’arresto temporaneo degli studi universitari, oltre all’abbandono di tutte le attività ludiche svolte e in particolare la partecipazione a corsi di addestramento per il proprio cane di razza Labrador.

La compagnia assicurativa le aveva offerto la somma di Euro 123.000,00 a titolo risarcitorio. Somma che la stessa aveva ritenuto insufficiente.

Cosicché la vicenda è stata portata dinanzi al Tribunale di Roma, XII Sezione e decisa con la sentenza in commento (3980/2018).

Nessuna contestazione era stata sollevata in ordine all’an della responsabilità del sinistro; l’azione verteva sostanzialmente sui profili inerenti l’aestimatio del danno subìto dall’attrice.

La liquidazione del danno

Secondo la relazione del ctu il danno biologico subìto da quest’ultima era scomponibile in danno ortopedico (20%), danno psichico (5%) e danno estetico-fisiognomico (5%).

Ebbene, al riguardo, il giudice capitolino ha affermato che “la valutazione del danno biologico deve essere unitaria, giacché il danno alla salute (e il valore-uomo) non costituisce la semplice somma delle singole invalidità conseguenti all’evento lesivo, ma una funzione di esse. Il discorrere di “danno ortopedico”, “danno estetico” o “danno psichico” riveste invero, una semplice valenza descrittiva, ma non implica che ciascuna menomazione debba essere singolarmente valutata e che quindi la liquidazione del danno sia il risultato della sommatoria di una valutazione parcellizzata delle menomazioni ai singoli distretti corporei o alle singole funzioni.

Il danno biologico ricomprende in sé tutti i danni non patrimoniali alla persona, salvo la necessità di adeguata personalizzazione del caso concreto (essendo ovviamente il bareme medico-legale correlato ad uno standard medio), per cui il fatto che il C.T.U. avesse dapprima distinto la valutazione percentuale delle menomazioni conseguenti al sinistro in singole voci (appunto danno ortopedico, estetico, psichico) e poi ne avesse fornito una quantificazione finale globale, non costituisce un errore o una contraddizione, ma risponde solo all’esigenza di consentire uno più stringente controllo della motivazione in ordine ai criteri di valutazione adottati”.

E’ stata perciò, ritenuta priva di fondamento la richiesta formulata dalla parte attrice in ordine alla necessità di procedere ad un autonoma valutazione delle singole voci di danno.

La decisione

In definitiva, il giudice di primo grado ha condannato la compagnia assicurativa a corrispondere alla vittima la somma complessiva di 124.353,00 euro, da detrarre alla somma offerta a titolo di liquidazione del danno.

Al riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un’operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell’illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l’acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi – finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento – sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347 del 19/03/2014).

La redazione giuridica

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