Spetta al lavoratore che abbia subito un danno nell’esecuzione della prestazione lavorativa l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro

L’art. 2087 del codice civile, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, non contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell’esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo sempre che l’evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall’esperienza.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16796/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato da un lavoratore avverso la decisione dei Giudici del merito di rigettare la sua domanda volta ad ottenere dall’azienda datrice il risarcimento del danno differenziale relativo all’infortunio occorsogli allorquando era stato investito da un muletto aziendale, mentre si trovava all’interno del terreno di pertinenza della società.

La Corte territoriale, condividendo le conclusioni del primo giudice, aveva escluso che fosse stata dimostrata la peculiare modalità di verificazione dell’infortunio come dedotta in ricorso e, in particolare, che fossero state allegate violazioni degli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. nonché, in considerazione della peculiare dinamica, il nesso di causalità tra la violazione e l’evento lesivo.

Nell’impugnare la pronuncia il lavoratore aveva eccepito, tra gli altri motivi, la errata ripartizione dell’onere della prova in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

I Giudici Ermellini, tuttavia, con riguardo alla disposizione protettiva di cui all’art. 2087 cod. civ. hanno chiarito che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno medesimo e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.

L’ambito dell’art. 2087 cod. civ., infatti, riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici. In tal senso appariva del tutto congrua ed immune da vizi logici la conclusione della Corte territoriale nell’aver ritenuto insufficienti non solo le produzioni, ma, prima ancora, le stesse allegazioni di parte ricorrente in ordine alla ricostruzione del fatto, in contrasto con l’onere probatorio su di lui gravante. 

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