Terminata la panoramica storico-evolutiva del danno non patrimoniale si segnala che dottrina e giurisprudenza si sono interessate anche alla possibilità di riconoscere il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della proprietà.

Come già detto, fino al 2003 la risarcibilità del danno non patrimoniale era limitata alla sola ipotesi della sussistenza di un reato.  

Sgomberato il campo da tale impostazione, e chiarito che la risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata alla presenza di lesioni dei diritti inviolabili della persona solo se: 1) l’interesse leso ha rilevanza costituzionale; 2) la lesione è grave e supera il dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. ; 3) il danno non è futile (Cass.  1361/2014), bisogna domandarsi quali sono i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti e perché la lesione della proprietà è stata protagonista di accesi dibattiti in dottrina e giurisprudenza.

Nella Carta Costituzionale il diritto di proprietà non è inserito nei principi fondamentali (artt. 1-12), bensì nel titolo terzo – rapporti economici – della parte prima dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini.

Orbene, è possibile ritenere che l’art. 2 Cost. sia da intendere come un contenitore aperto dei diritti fondamentali, su tale aspetto si è espressa favorevolmente la giurisprudenza.

Il diritto di proprietà potrebbe, pertanto, rientrare in tale contenitore aperto. Al riguardo è importante sottolineare che proprio la Corte Costituzionale (348-349/2007) ha espressamente riconosciuto che la funzione sociale attribuita al diritto di proprietà non trasforma la natura del diritto che deve essere meritevole di piena tutela.

Alcune pronunzie rese dal Giudice Amministrativo – ma non vi è un orientamento in tal senso consolidato – hanno riconosciuto l’esistenza di un pregiudizio di tipo non patrimoniale per la lesione del diritto di proprietà, ancorando la motivazione agli artt. 2 e 14 Cost. e all’art. 8  CEDU.

Il richiamo alla CEDU non è di poco conto in quanto il primo protocollo addizionale della Convenzione Europea sancisce, all’art. 1, che la proprietà è un diritto fondamentale della persona. Tale indirizzo, infatti, è rinvenibile in numerose pronunzie della Corte Europea.

Come noto, i dettami della Carta Europea non assurgono a diritti costituzionalmente protetti. Ciò nonostante parte della giurisprudenza di merito, ancorandosi agli artt. 2 e 14 Cost.,  ha configurato la proprietà come un vero e proprio diritto fondamentale e inviolabile della persona e, quindi,  ha riconosciuto l’esistenza di un pregiudizio di natura non patrimoniale in caso di lesine dello stesso.

Il Tribunale di Firenze (147/2011) ha aderito a tale impostazione nel caso di mancato godimento dell’immobile di proprietà per problemi causati da continue infiltrazioni di acqua e negligente inerzia del condominio. Il Giudice di merito ha riconosciuto una illegittima compressione del diritto di proprietà argomentando che lo stesso deve essere tutelato come un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito.

Medesime considerazioni sono state svolte l’anno successivo dal Tribunale di Genova in un caso di allagamento di un immobile.

Dello stesso tenore, Tribunale di Palermo 18.6.2010 e Tribunale di Brindisi (2011)  secondo cui  il mancato godimento della proprietà  e l’impossibilità di realizzare la vita privata e familiare  possono comportare il risarcimento del danno non patrimoniale  essendo quest’ultimi espressamente garantiti dalla CEDU e perciò parte integrante dell’Ordinamento Italiano, in virtù del rinvio all’art. 117 Cost.”

Da evidenziarsi, peraltro, che il riferimento alla CEDU è pacificamente compatibile con quanto precisato dalla Consulta con la pronunzia 349/2007.

Infine, ancora, il Tribunale di Vercelli con sentenza 12.02.2015 ha aderito all’interpretazione di cui si discute – in un caso in cui di gravi infiltrazioni di acqua nella proprietà – ha riconosciuto al proprietario il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Le argomentazioni del Giudice di merito piemontese, hanno anche evidenziato che  l’art. 42 bis del DPR 327/01 prevede il diritto del proprietario ad un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, in caso di  occupazione acquisitiva, e che, per converso, il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale nei casi di lesione del diritto di proprietà diversi, introdurrebbe una disparità  di trattamento tra la lesione della proprietà da parte del soggetto pubblico e la lesione per mano di soggetti privati.  

La dottrina ha pesantemente criticato tale impostazione dei Giudici di merito sostenendo che comprendendo il diritto di proprietà tra i diritti inviolabili della persona, si va a tutelare un bene posseduto dall’individuo e non l’individuo.

Tale soluzione non pare, sommessamente a parere di chi scrive, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte in merito all’art. 2059 c.c. e con la natura stessa del danno non patrimoniale che deriva da una lesione alla sfera strettamente personale e areddituale dell’individuo.

Sorge, dunque, la necessità di tutelare l’esigenza di una piena tutela alla sfera personale e areddituale della persona, con la necessità di accertare sempre in concreto l’effettivo pregiudizio. Del resto le sollecitazioni provenienti da fonti esterne, fra tutte la CEDU,  dovrebbero indurre a prendere seriamente in considerazione anche istanze risarcitorie volte ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto di proprietà.

Va, infine, evidenziato che le citate pronunzie di merito, pur avendo parlato puramente e semplicemente di danno morale, si siano riferite a pregiudizi di tipo «esistenziale», attinenti cioè, alle abitudini di vita dei danneggiati.

E se è vero che la distinzione tra le diverse sottocategorie di danno morale ha perso un’autonoma rilevanza, in considerazione di quanto deciso dalle S.U. nel 2008, è, altrettanto pacifico che il danno morale deve essere ristorato qualora la vittima abbia accusato sofferenze interiori e alterazioni delle dinamiche relazionali (Cass. 11851 del 9 giugno 2015).

Avv. Emanuela Foligno

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