Con nota prot. n. 7197 del 28 dicembre scorso, il Tribunale ordinario di Roma ha pubblicato le nuove tabelle per la valutazione e quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale

Il Tribunale capitolino ha fatto sapere che tale attività è stata il frutto di una approfondita riflessione sull’art. 47 quater dell’Ord. Giudiziario e delle novità introdotte con le leggi n. 24/2017 in materia di responsabilità professionale sanitaria e della legge n. 124/2017 che ha sostituito gli artt. 138 e 139 del Cod. assicurazioni, introducendo i nuovi riferimenti per la valutazione del danno non patrimoniale e del danno biologico.

Nella stessa nota hanno chiarito le ragioni per cui non sarebbe più possibile utilizzare, in materia di quantificazione del danno biologico e non patrimoniale, le tabelle formate dall’Osservatorio di Milano e trasmesse dal Presidente del Tribunale di Milano ai giudici per la loro applicazione.

Una precisazione terminologica sul danno non patrimoniale

In prima battuta è stata fornita una notazione di carattere concettuale sulla nozione di danno non patrimoniale, che deve intendersi quale danno morale, secondo le indicazioni contenute negli artt. 138 e 139 del cod. delle assicurazioni.

Siffatta terminologia è peraltro utilizzata anche dalla giurisprudenza e, come affermano i giudici capitolini, “sta giungendo ad ipotizzare un danno non patrimoniale con due componenti, una morale soggettiva ed una morale connessa con le conseguenze dinamico relazionali del fatto illecito con uno stimolo a considerare anche le caratteristiche della condotta del danneggiante, così riaprendo il dibattito in materia.

Si tratta semplicemente di un ripristino della sfera complessiva del danneggiato lesa o deve essere valorizzata anche una componente sanzionatoria?

Il danno biologico

Il danno biologico consiste nella violazione della integrità psico-fisica della persona e deve essere considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell’integrità psico-fisica in se per se considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l’attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità).

Dal punto di vista normativo sono state introdotte diverse definizioni in materia.

Secondo l’art. 13 del d.lgs. 38/2000 ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico è definito come lesione alla integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale, con la precisazione che le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

Le tabelle milanesi – a giudizio del Tribunale di Roma – sono espressive di criteri difformi da quelli previsti dalla legge o dalle stesse decisioni della corte di cassazione in relazione ad aspetti concreti. Ecco perché da tempo lo stesso Tribunale aveva manifestato la decisione di non conformarvisi ulteriormente.

Occorre, dunque, che le predette tabelle siano rivalutate alla luce delle leggi n. 24/2017 e 127/2017 che, come premesso, riguardano i risarcimenti del danno biologico e morale soggettivo relativi alla materia degli incidenti stradali e alle altre materie alle quali la legge ha ritenuto di applicare la medesima disciplina.

Le novità

Quel che tiene a precisare la Presidenza del Tribunale ordinario di Roma è che non è in contestazione l’utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano quanto, piuttosto, le modalità di costruzione della tabella relativamente: a) all’incremento del valore del punto in considerazione; b) alla gravità dei postumi; c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale; d) al criterio utilizzato per la determinazione della personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l’esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della Cassazione del 2011 n. 12408.

Ebbene, è alla luce di queste considerazioni che nella nota sono stati forniti i criteri guida posti alla base delle nuove tabelle in materia di:

– danno biologico permanente e temporaneo,
– danno morale o soggettivo,
– danno parentale,
– decesso per causa diversa,
– danno catastrofale biologico e morale

Ma ciò che più rileva è che il valore di punto di danno biologico permanente, fino al 40%, è stato incrementato ed omologato a quello delle tabelle milanesi, consentendo dunque una omogeneità di trattamento a livello nazionale.

Sia per il danno biologico che per il danno parentale è stato confermato il precedente sistema tabellare.

Sono state invece aggiunte le voci di danno catastrofale biologico e morale.

La redazione giuridica

 

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