La Corte di Cassazione ha fatto il punto sul danno parentale del nipote, parlando della possibilità di risarcimento in caso di morte del nonno

Esiste il danno parentale del nipote subito alla morte del nonno? Per i giudici, se il nonno muore ed esiste un profondo legame affettivo, anche il nipote non convivente deve essere risarcito. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 29332/2017.
In base a tale pronuncia, il danno parentale del nipote esiste, e anche al nipote non convivente spetta il risarcimento.

La Cassazione ha colto l’occasione per precisare che la convivenza è uno degli elementi probatori, non l’unico, da cui poter desumere la profondità del rapporto tra nonno e nipote.

Nel caso di specie, dopo la morte del padre a causa di un incidente stradale, i figli del defunto avevano agito in proprio e in nome e per conto dei rispettivi figli minori.
Il risarcimento per il danno parentale era stato riconosciuto alla figlia e alla nipote convivente. Al figlio non convivente è stato liquidato un importo inferiore rispetto a quello della sorella.

Al nipote non convivente, invece, non era stato risarcito alcun danno.

La Corte d’appello ha respinto però i ricorsi delle parti, confermando la sentenza di primo grado. A questo punto i parenti del defunto insoddisfatti hanno fatto ricorso in Cassazione “per avere negato il risarcimento del danno parentale ai nipoti (ex filio) non conviventi con la vittima, affermando che “la lesione da perdita del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare come nel caso di specie è risarcibile ove sussista una situazione di convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela anche allargate, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario”.
Secondo i ricorrenti, infatti, il rapporto tra nonno e nipote deve essere riconosciuto come “legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare”. E questo a prescindere dal rapporto di convivenza. Pertanto sussisterebbe il danno parentale del nipote.
La Cassazione ha quindi accolto il secondo motivo del ricorso perché in conformità al principio secondo cui, “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ‘da uccisione’, questi ultimi devono provare la consistenza della relazione parentale.

E rispetto ad essa, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza. Tuttavia, può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne la profondità.

E ciò, anche laddove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno.
Inoltre, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare“, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza per essere ritenuto giuridicamente qualificato.
Pertanto, la non sussistenza della stessa non può escludere la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene che anche “il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno”.
 
 
 
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