La responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale ed è esclusa se provato che il danno è dipeso da causa non imputabile.
La responsabilità del datore di lavoro conseguente alla violazione dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale. Pertanto, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio ha l’onere di allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione. Sul datore di lavoro incombe invece l’onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitarlo, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
Ciò è quanto ribadito dalla Suprema Corte (Sez. Lavoro, sentenza n. 16869 del 11 agosto 2020)
La vicenda approda in Cassazione dalla Corte d’Appello di Napoli che confermava la sentenza con cui il Tribunale di Napoli respingeva le domande proposte dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma polmonare causato dall’esposizione all’amianto nei confronti della Società datrice.
Gli eredi ricorrono in Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., per avere la Corte d’Appello respinto il gravame sul rilievo che non vi era stata nessuna indicazione da parte loro sulle concrete misure di sicurezza che la Società datrice avrebbe dovuto adottare.
Gli Ermellini ritengono il motivo di ricorso fondato e ribadiscono i principi in materia di oneri di allegazione e di prova ex art. 2087 c.c. e di riparto degli stessi tra i soggetti del rapporto di lavoro.
L’”elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. è la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore”.
Tale obbligo impone al datore di lavoro di “adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall’art. 41, comma 2, Cost.”
Ciò ribadito, la Corte evidenzia che il concetto di specificità del rischio deve essere interpretato nel senso che incombe sul lavoratore l’onere di allegare e provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso di causa intercorrente tra l’una e l’altra.
Solo se il lavoratore fornisce tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
Nello specifico, precisano gli Ermellini “gli indici della nocività dell’ambiente di lavoro che devono essere indicati dal lavoratore sono i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa”.
Al riguardo è stato ripetutamente affermato che “a responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l’istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile”.
Per tali ragioni la Suprema Corte censura la sentenza di merito laddove ha ritenuto il datore di lavoro liberato dalla dimostrazione di aver predisposto le specifiche e necessarie misure di sicurezza.
Il ricorso viene accolto e la sentenza viene dunque cassata con rinvio.
Avv. Emanuela Foligno
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