Approvati nuovi emendamenti agli articoli 8 e 9. L’obiettivo è l’approvazione del testo in aula entro novembre
Il ddl sulla responsabilità professionale continua ad essere al centro dell’Agenda dei lavori della XII Commissione permanente del Senato. L’obiettivo è la discussione e approvazione del testo definitivo in plenaria entro il mese di novembre. Martedì scorso, intanto, i membri della Commissione Igiene e Sanità hanno approvato nuovi emendamenti soffermandosi sugli articoli 8 (Tentativo obbligatorio di conciliazione) e 9 (Azione di rivalsa).
Rispetto all’articolo 8 le novità principali riguardano il quarto comma e interessano le imprese di assicurazione che partecipano al procedimento di accertamento tecnico preventivo. In particolare, in base all’emendamento 8.100 presentato dal relatore, Amedeo Bianco, il primo periodo viene riformulato come segue: “La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la compagnia assicuratrice non ha formulato l’offerta di risarcimento nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all’IVASS per gli adempimenti di propria competenza”.
Passando invece all’articolo 9, viene reintrodotta la giurisdizione della Corte dei Conti sull‘azione di rivalsa. Nello specifico con l’emendamento 9.21 viene completamente riscritto il quinto comma; il nuovo testo prevede quindi che: “In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 7, o dell’esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del citato articolo 7, l’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dall’articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato. L’importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all’articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori”.
Ritoccato anche il secondo comma con l’emendamento 9.11 presentato da Giuseppina Maturani, che stabilisce che “se nel giudizio o nella procedura stragiudiziale di risarcimento del danno l’esercente la professione sanitaria non è stato parte, l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale”.