La decisione a commento, sebbene un po’ complessa, è stata selezionata per la chiarezza con la quale viene esposta la differenza esistente tra l’allegazione dei fatti e la prova dei fatti (Tribunale di Milano, Sez. VI, Sentenza n. 7331/2021 del 16/09/2021- RG n. 15412/2019)

Oggetto di causa è un sinistro stradale avvenuto in data 4/12/2004 in provincia di Pisa, ove rimanevano coinvolti l’autovettura Audi A4 di proprietà del Sig. B.N., assicurata con Milano Assicurazioni, e l’autovettura Volkswagen Golf di proprietà del Sig. C.B., condotta dal Sig. C.F. e sulla quale era trasportata la Sig.ra V.S.

In relazione a tale sinistro , la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1249/2013 divenuta definitiva per mancanza di impugnazione ha accertato l ‘esclusiva responsabilità del Sig. CF e della VW GOlf.

Parte attrice ha allegato anche che a seguito dell ‘urto causato dalla VW, l ‘Audi A4 invadeva l ‘opposta corsia di marcia andando a collidere con una Renault Clio, sulla quale si trovavano la Sig.ra M.A. conducente e la Sig.ra L.P.M. trasportata.

Parte attrice, Assicuratrice dell’Audi, ha allegato e documentato di avere versato i seguenti indennizzi a seguito del sinistro: euro 19.000,00 a BN in forza di polizza kasko; euro 4.844,00 all ‘INPS; euro 20.340,00 alla Sig.ra VS trasportata della VW , euro 11.500,00 a MA conducente della Renault ed euro 11.500,00 a L.P.M. trasportata della Renault.

Ha quindi svolto domanda di rivalsa per il totale di euro 67.184,00 nei confronti dei convenuti, invocando la propria surroga ai sensi degli art. 1916 e 1201 c.c.

L’Assicurazione della VW Golf ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto di rivalsa qui esercitato dall’assicuratore dell’Audi, ma l’eccezione è inammissibile, ai sensi degli artt. 166 e1 167 c.p.c. , perché il convenuto si è costituito tardivamente.

Parte convenuta ha contestato che l’attrice non abbia fornito la prova dei pagamenti degli indennizzi, avendo prodotto solo delle lettere relative alla loro liquidazione.

Ebbene, ai sensi dell ‘art. 115 c.p.c. il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Conseguentemente, vi è distinzione tra l’allegazione dei fatti e la loro prova, che è necessaria solo in caso di specifica contestazione ad opera della parte costituita.

L’Assicurazione della VW non ha contestato l’avvenuto pagamento degli indennizzi, ma si è limitata ad affermare un difetto di prova in proposito, quindi, tale difesa è ininfluente, ai sensi del richiamato art. 115 c.p.c.

Inoltre parte attrice ha prodotto le attestazioni bancarie relative al pagamento degli assegni emessi per gli indennizzi in favore dell’INPS e dei terzi.

Viceversa, non è stata fornita alcuna prova del versamento previsto tramite bonifico della somma di euro 19.000,00 in favore di BN (proprietario dell’Audi).

Al riguardo, l’attrice ha prodotto l’atto con cui le parti hanno concordato l’ammontare del risarcimento e nel documento è espressamente previsto che esso diverrà liberatorio nel momento dell’effettivo pagamento, che però non è stato dimostrato.

Poiché nei confronti della parte contumace non si applica l’art. 115 c.p.c., tale indennizzo non può essere oggetto di rivalsa nei confronti del Sig. CB proprietario della Golf, per difetto di prova circa l’avvenuto pagamento.

Parte convenuta ha contestato anche la congruità degli indennizzi, ma la loro misura è supportata da idonea documentazione.

Per quanto riguarda il danno al veicolo Audi A4 è stata prodotto un dettagliato preventivo di riparazione, che attesta un costo complessivo di euro 23.231,11 a fronte di un valore commerciale pari ad euro 22.800.

Gli indennizzi corrisposti alla terza trasportata a bordo della VW e alle occupanti della Renault sono fondati sui referti di pronto soccorso e sulla relazione del medico legale fiduciario che ha visitato gli infortunati.

Invece, l’indennizzo riconosciuto all’INPS deriva dalla richiesta dello stesso ente per le prestazioni da esso erogate al conducente della VW a seguito del sinistro.

Secondo parte convenuta non sarebbe possibile la surroga relativa all’indennizzo versato in forza della polizza kasko, perché questa prescinde dalla responsabilità dell ‘assicurato o di terzi, mentre l’art. 1916 c.c. prevede espressamente che la surroga possa essere svolta nei confronti dei terzi responsabili.

La deduzione è infondata, perché la sentenza del Tribunale di Pisa ha statuito in via definitiva la responsabilità esclusiva del sig. CF (conducente VW) per la causazione del sinistro, cui fa seguito la responsabilità del proprietario, e quindi ricorrono tutte le condizioni richieste dall’art. 1916 c.c.

Ad ultimo la Compagnia convenuta rileva che è stato prodotto solo il frontespizio della polizza RCA stipulata dal proprietario dell’Audi ma non le relative condizioni, e non è possibile verificare se l ‘assicuratore abbia convenzionalmente rinunciato all’esercizio della rivalsa.

Sul punto il Tribunale osserva che tale deduzione si sostanzia nell’allegazione di un fatto impeditivo rispetto alla domanda attorea, la cui prova, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c. , incombe sul convenuto che operi tale allegazione, mentre l’area dell’onere della prova di parte attrice non comprende anche l’inesistenza dei fatti impeditivi.

Nessuna prova dell’ipotizzata rinuncia è stata offerta da parte attrice, la quale non ha avanzato richiesta ex art. 210 c.p.c. per la produzione delle condizioni di polizza.

La decisione resa dal Tribunale di Pisa non ha riguardato l’ulteriore scontro con il veicolo Renault Clio sul quale viaggiavano due donne, le quali non hanno partecipato a quel giudizio.

Parte attrice, ha allegato che l’urto con il veicolo Renault è stato causato dal primo tamponamento ad opera della VW che ha sospinto l’Audi nella carreggiata dell’opposto senso di marcia dove, appunto, collideva con la Renault.

Tale circostanza non è stata specificatamente contestata dall’Assicurazione della VW e quindi è idonea a fondare la sua responsabilità anche per i danni sofferti dalle due donne a bordo della Renault.

Ma il principio di non contestazione non vale per il contumace e in atti non vi è alcun documento che dimostri come e perché sia rimasto coinvolto nel sinistro anche il veicolo Renault.

Pertanto non si può ritenere alcuna responsabilità del conducente della VW per i danni cagionati alle persone a bordo della Renault.

Nei confronti del contumace, quindi, la domanda di manleva può essere accolta solo per l’importo di euro 25.184,00, pari alla somma degli indennizzi versati all ‘INPS e alla trasportata a bordo della VW.

Concludendo, il Tribunale di Milano dichiara inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta; condanna la stessa a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 67. 184,00 oltre interessi legali dal 17/12/2008; condanna il Sig. CB (conducente della VW) a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 25.184,00 oltre interessi legali dal 25/2/2019; condanna in solido le parti convenute a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio liquidate in euro 2.738,00, oltre spese e accessori, e a carico dell’Assicurazione in euro 7.795,00, oltre spese e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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