Per gli Ermellini il Medico risponde del proprio comportamento anche se dipendente di una Struttura Sanitaria in qualità di Dirigente Medico

L’Organo disciplinare ha la funzione di valutare il comportamento del Medico sotto l’aspetto deontologico, ma non può sindacare l’attività amministrativa dell’ente pubblico in quanto con la nomina di un soggetto quale dirigente medico, si genera un rapporto di immedesimazione organica, con conseguente imputazione alla Struttura dell’azione del dirigente medesimo.

Un Medico, dipendente della ASL di Bologna, ricorre in Cassazione avverso la decisione n. 75/2017 della Commissione Centrale degli Esercenti delle Professioni Sanitarie di Roma del 28/11/2017.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bologna nel marzo del 2016  irrogava la sanzione amministrativa della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi nei confronti di un Medico, dirigente del Servizio di emergenza-urgenza della ASL di Bologna, che  nel 2006 partecipava alla redazione di protocolli e linee guida sull’impiego del personale infermieristico specializzato nell’assistenza sanitaria in emergenza (ambulanza 118).

Secondo l’Ordine di Bologna i contenuti di detti protocolli (denominate “Procedura UOC 118 Bologna <Gestione infermieristica del dolore toracico>”, “Istruzione operativa UOC 118 <Gestione infermieristica dei pazienti con intossicazione acuta da oppiacei>” e “Istruzione operativa UOC 118 <Gestione Primo Soccorso Sanitario Aeroportuale – Aeroporto Marconi di Bologna>), si sostanziavano in concrete deleghe di atti di stretta pertinenza medica ed eludevano i limiti posti dalla legge e dal Codice Deontologico per demarcare la linea di confine dell’autonomia delle professioni sanitarie.

Ciò in quanto la deontologia medica riserva alla diretta responsabilità del Medico la diagnosi, prescrizione e somministrazione farmacologica, funzioni non delegabili al personale infermieristico e che, comunque, vanno effettuate sotto il diretto controllo del Medico.

Inoltre l’Ordine riteneva tali atti contrastanti con il dovere di garanzia della sicurezza delle procedure a tutela del paziente, soprattutto in relazione agli aspetti valutativi.

La sanzione della sospensione irrogata dall’Ordine di Bologna al Medico veniva annullata dalla Commissione Medica Centrale.

La Commissione Centrale, tuttavia, confermava la sussistenza della potestà disciplinare in materia, contestata dal Medico.

Secondo il Medico, infatti, sul piano oggettivo la censura della condotta in termini deontologici non poteva estendersi ai comportamenti riferibili esclusivamente allo svolgimento delle funzioni dirigenziali nell’esercizio di poteri attinenti al rapporto di impiego con ‘istituzione pubblica.

Secondo la Commissione Centrale, invece,  a norma dell’art. 68 del Codice di Deontologia, il Medico operante nelle strutture sanitarie pubbliche, e/o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, in quanto l’appartenenza all’Ordine stesso, che si consegue per effetto della iscrizione all’Albo professionale, determina l’accettazione da parte dell’iscritto della disciplina e del conseguente esercizio del potere disciplinare.

La Commissione Centrale giudicava dunque fondati gli addebiti svolti al Medico sia sotto il profilo della illiceità dei protocolli, che sotto il profilo della contrarietà dei medesimi alla deontologia medica, ritenendo però prescritti gli addebiti essendo decorso il termine quinquennale.

Il Dirigente Medico ricorre in Cassazione (Cass Civ. sez. II, sentenza n. 16241 del 30 luglio 2020)  lamentando che se da un punto di vista soggettivo il rapporto di dipendenza del Medico con l’Azienda Sanitaria non esclude ex se la potestà disciplinare dell’Ordine, tuttavia, sul piano oggettivo, tale potestà dovrebbe colpire le sole condotte che violino la correttezza ed il decoro professionale, non potendo essere ricomprese le mancanze attribuibili al Medico nell’espletamento di mansioni amministrative, o ricollegabili all’esercizio di attività di dirigente pubblico di una struttura sanitaria, poiché tali mancanze e la loro contestazione competono all’Azienda Sanitaria.

Il Medico eccepisce inoltre un eccesso e sviamento di potere da parte dell’Ordine di Bologna  che utilizzava lo strumento disciplinare in modo distorto al fine di opporsi a scelte amministrative, mentre avrebbe dovuto agire in via giurisdizionale per  chiedere l’annullamento dei protocolli che riteneva illegittimi, o in via amministrativa segnalando la questione alla Regione o al Ministero della Salute.

Secondo la Suprema Corte la doglianza del Medico è fondata.

Chiariscono infatti gli Ermellini che l’Ordine è chiamato a promuovere e assicurare “l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera c, del d. Igs C.p.S. n. 233 del 1946, come successivamente modificato”.

All’Ordine è attribuito un potere disciplinare, esercitato, in particolare, dalla Commissione di Albo (art. 3, comma 2, lettera c, del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, come successivamente modificato), volto ad assicurare il rispetto delle regole deontologiche che governano il corretto esercizio della professione.

Il legislatore ha inteso, dunque, delimitare un potere sanzionatorio che, se non ristretto entro confini ben precisi, potrebbe irragionevolmente invadere la sfera dei diritti dei singoli destinatari delle sanzioni (Corte Cost., sent. n. 259 del 2019).

Il potere sanzionatorio dell’Ordine può, dunque, essere legittimamente esercitato solo “tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro”, nonché “secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito”.

Il potere disciplinare nasce, spiegano gli Ermellini, già limitato dal rispetto delle garanzie degli iscritti, ma anche dalla natura dei Codici Deontologici, definiti dalla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie.  

Gli Ermellini ricordano come sia già stato evidenziato che l’ art. 38 del d.P.R. n. 221/1950 “considera illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dagli iscritti anche se nello svolgimento di attività diverse dall’esercizio della professione, e i comportamenti suscettibili di essere considerati pregiudizievoli per il decoro della professione (Cass. 19 agosto 2011, n. 17418).

Ed hanno poi ulteriormente chiarito che “se l’organo disciplinare ha la funzione di valutare il comportamento del sanitario sotto l’aspetto deontologico, che ben può venire in rilievo pur se si inserisca nell’ambito di un’attività, sua o di altri, legittima sotto il profilo amministrativo, esso tuttavia non può sindacare l’attività amministrativa dell’ente pubblico (Cass. 3 marzo 2011, n. 5118), con il quale, con la nomina di un soggetto quale dirigente, si genera un rapporto di immedesimazione organica, con conseguente imputazione all’ente dell’azione del dirigente medesimo”.

Nel caso esaminato, dunque, la Suprema Corte rileva che l’Ordine dei Medici di Bologna ha agito in carenza di potere, poiché ha sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato un proprio iscritto per atti compiuti da quest’ultimo non nell’esercizio della professione di Medico, ma nell’esercizio di una funzione pubblica, compiendo atti non ricompresi fra quelli sottoposti al potere sanzionatorio dell’Ordine.

La Suprema Corte accoglie il ricorso del Medico e cassa la decisione impugnata annullando la sanzione disciplinare.

Avv. Emanuela Foligno

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