Il Comune di Como è stato condannato a risarcire tutti i danni subiti da una persona disabile che, a causa del dissesto del manto stradale, rimaneva incastrata con la sua carrozzina, in una buca piena d’acqua

La vicenda

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attrice conveniva in giudizio il Comune di Como, in persona del suo Sindaco pro tempore, al fine di sentirlo condannare, in qualità custode della strada (ai sensi dell’art. 2051 c.c.), al risarcimento di tutti i danni conseguenti ad un incidente che le era occorso mentre tentava di rientrare a casa.
A sostegno della domanda, la donna aveva esposto che, mentre si trovava a percorrere una via cittadina, sulla propria carrozzina motorizzata sulla quale era costretta a causa di paraplegia, rimaneva incastrata con le ruote del mezzo in una buca del manto stradale, non visibile.
A causa di tale insidia, la donna disabile rimaneva intrappolata tra la pedana e la ruota anteriore della carrozzina, riportando lesioni fisiche e morali.
Si costituiva in giudizio il Comune di Como, il quale negava la propria responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., per carenza di nesso di causalità tra il dissesto del manto e il danno patito dalla parte attrice, ed eccependo il concorso colposo ex art. 1227 c.c. della danneggiata.

L’azione rivolta dalla parte attrice attiene alla responsabilità da cose in custodia.

Come noto tale forma di responsabilità ha natura di responsabilità oggettiva, o comunque di colpa presunta, in quanto prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.
Ed è proprio su tale ultimo aspetto che si sofferma la sentenza del Tribunale di Como.
E’ altrettanto noto, oltre che pacifico in giurisprudenza, che, per caso fortuito, si intende non solo l’accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, ma anche la stessa condotta del danneggiato, la quale, incidendo sul nesso di causalità, elidendolo, vale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.
La funzione della norma è infatti, quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere invocata allorché la cosa rappresenti la mera occasione del danno.
Recente giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato, in tema di corretto riparto dell’onere della prova, che per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso.

La responsabilità del comune per dissesti al manto stradale

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di danno cagionato da dissesti al manto stradale in custodia al Comune di competenza, ha indicato con chiarezza come l’onere del danneggiato sia “dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.
In altri termini, “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile”.
Ebbene, nel caso in esame, il fatto storico generativo della responsabilità, vale a dire l’incastro della carrozzina a motore dell’attrice a causa della presenza di una buca, resa invisibile da uno strato d’acqua, era stato provato grazie alla presenza di un testimone oculare; il quale aveva confermato la dinamica del sinistro, descritta nell’atto di citazione, in particolare la presenza di un notevole strato d’acqua sulla buca, tale da far emergere come il dissesto del manto stradale che aveva provocato il sinistro, fosse difficilmente visibile, escludendo la configurabilità di una condotta negligente in capo all’attrice, tale cioè da elidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
Non vi erano dubbi allora per affermare la responsabilità del comune che, del resto nulla aveva dedotto in ordine al caso fortuito.
Per tali motivi, la domanda della ricorrente è stata accolta e risarcito il danno patrimoniale quantificato in euro 244,00 e 4.183,01 euro, a titolo di danno non patrimoniale complessivamente valutato.

La redazione giuridica

 
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